cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33713 depositata il 4 dicembre 2023 – Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale ed hanno perciò valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale ed hanno perciò valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33578 depositata il 1° dicembre 2023 – Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33016 depositata il 28 novembre 2023 – L’inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decorso il cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, comma secondo, cod. civ.), non determina di per sè la nullità del licenziamento, ma, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici (art. 1367 cod. civ.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione ostativa

L'inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decorso il cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, comma secondo, cod. civ.), non determina di per sè la nullità del licenziamento, ma, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici (art. 1367 cod. civ.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione ostativa

Corte di Cassazione, ordinanza n. 32450 depositata il 22 novembre 2023 – Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33054 depositata il 28 novembre 2023 – In tema di contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, l’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40 del predetto d.lgs. e che il giudice di legittimità ha il potere di conoscere ed interpretare detti atti normativi

In tema di contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs. e che il giudice di legittimità ha il potere di conoscere ed interpretare detti atti normativi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33513 depositata il 1° dicembre 2023 – Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32735 depositata il 24 novembre 2023 – Gli importi dei massimali delle polizze per la copertura assicurativa dei medici specialisti ambulatoriali stipulate dalle aziende sanitarie locali in adempimento degli obblighi previsti nei decreti presidenziali che recepiscono gli accordi collettivi nazionali ‒ copertura comprensiva anche del rischio da infortunio “in itinere” per i servizi prestati in un comune diverso da quello di residenza ‒ costituiscono anche la base per liquidare il danno da invalidità, permanente e temporanea, parziale e totale, liquidazione che deve avvenire sulla base di detti massimali in misura proporzionale alla percentuale dell’invalidità, e non in applicazione degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale

Gli importi dei massimali delle polizze per la copertura assicurativa dei medici specialisti ambulatoriali stipulate dalle aziende sanitarie locali in adempimento degli obblighi previsti nei decreti presidenziali che recepiscono gli accordi collettivi nazionali ‒ copertura comprensiva anche del rischio da infortunio "in itinere" per i servizi prestati in un comune diverso da quello di residenza ‒ costituiscono anche la base per liquidare il danno da invalidità, permanente e temporanea, parziale e totale, liquidazione che deve avvenire sulla base di detti massimali in misura proporzionale alla percentuale dell'invalidità, e non in applicazione degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 32563 depositata il 23 novembre 2023 – In caso di sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa, si configura un caso di impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto, non riconducibile ai casi di sospensione legale previsti dagli artt. 2110 e 2111, cod. civ., con la conseguenza che – al verificarsi di tale impossibilità assoluta e diversamente da quanto avviene per il caso di impossibilità relativa si determina la risoluzione del rapporto, senza necessità che la parte interessata manifesti mediante il negozio di recesso l’assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo giuridico (ormai privo di valore), dovendosi anche escludere, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 2, che l’autonomia privata possa mantenere ugualmente in vita il rapporto contrattuale

In caso di sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa, si configura un caso di impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto, non riconducibile ai casi di sospensione legale previsti dagli artt. 2110 e 2111, cod. civ., con la conseguenza che - al verificarsi di tale impossibilità assoluta e diversamente da quanto avviene per il caso di impossibilità relativa si determina la risoluzione del rapporto, senza necessità che la parte interessata manifesti mediante il negozio di recesso l'assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo giuridico (ormai privo di valore), dovendosi anche escludere, ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 2, che l’autonomia privata possa mantenere ugualmente in vita il rapporto contrattuale

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