cassazione sez. lavoro

Corte di Cassazione, ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2023 – E’ legittimo il licenziamento per condotte omissive, in quanto violative di precisi obblighi giuridici positivi, ossia di fare. Pertanto integrano non una “esecuzione negligente”, bensì la “mancata esecuzione” di prestazioni lavorative

E' legittimo il licenziamento per condotte omissive, in quanto violative di precisi obblighi giuridici positivi, ossia di fare. Pertanto integrano non una “esecuzione negligente”, bensì la “mancata esecuzione” di prestazioni lavorative

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31660 depositata il 14 novembre 2023 – Ai fini del controllo sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l’effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione del unico posto di lavoro; senza che questo trasmodi in indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali

Ai fini del controllo sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare l’effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione del unico posto di lavoro; senza che questo trasmodi in indebita interferenza con la discrezionalità delle scelte datoriali

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31733 depositata il 15 novembre 2023 – Costituisca capo autonomo di sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente

Costituisca capo autonomo di sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31661 depositata il 14 novembre 2023 – Diritto al pagamento lavoro straordinario diurno – Obbligo manutenzione dispositivo di protezione individuale – Contestazione valori stipendiali esposti nei conteggi – Buste paga – Inammissibilità

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 31661 depositata il 14 novembre 2023 Lavoro - Diritto al pagamento lavoro straordinario diurno - Obbligo manutenzione dispositivo di protezione individuale - Contestazione valori stipendiali esposti nei conteggi - Buste paga - Inammissibilità Fatti di causa 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Trieste rigettava [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31645 depositata il 14 novembre 2023 – Quando il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, sia determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo sussistenti all’epoca della comunicazione del licenziamento, e della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell’attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito

Quando il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, sia determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento, e della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31630 depositata il 14 novembre 2023 – Il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto

Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31540 depositata il 13 novembre 2023 – L’obbligo di repechage riguarda la sfera giuridico-patrimoniale del datore di lavoro che ha intenzione di intimare il licenziamento e quindi va assolto in primo luogo con riguardo alla sua organizzazione. La cessione del contratto di lavoro è a struttura trilaterale, sicché per essere valida e indurre il lavoratore ad accettare (o a rifiutare ma in tal caso a rendere giustificato il licenziamento) quell’offerta dovrebbe provenire anche dal cessionario, altrimenti il lavoratore “cedendo” non avrebbe alcuna certezza dell’eventuale futura accettazione del datore di lavoro cessionario.

L’obbligo di repechage riguarda la sfera giuridico-patrimoniale del datore di lavoro che ha intenzione di intimare il licenziamento e quindi va assolto in primo luogo con riguardo alla sua organizzazione. La cessione del contratto di lavoro è a struttura trilaterale, sicché per essere valida e indurre il lavoratore ad accettare (o a rifiutare ma in tal caso a rendere giustificato il licenziamento) quell’offerta dovrebbe provenire anche dal cessionario, altrimenti il lavoratore “cedendo” non avrebbe alcuna certezza dell’eventuale futura accettazione del datore di lavoro cessionario.

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