cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 8752 depositata il 3 aprile 2024 – Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 8731 depositata il 3 aprile 2024 – licenziamento disciplinare per l’assenza ingiustificata protrattasi per quattro giorni in cui il docente era mancato al collegamento in “dad”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 8731 depositata il 3 aprile 2024 Lavoro - Licenziamento disciplinare - Docente di ruolo - Assenza ingiustificata - Mancato collegamento in "dad" - Tardività della notifica della contestazione disciplinare - Malfunzionamenti indcidenti sul collegamenti in “dad” - Rigetto Fatti di causa - Con sentenza del 7 giugno 2023, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8634 depositata il 2 aprile 2024 – Assegno ordinario di invalidità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8634 depositata il 2 aprile 2024 Lavoro - Assegno ordinario di invalidità - Contribuzione ex INPDAP - Iscrizione alla CPDEL (Cassa Previdenza Dipendenti Enti Locali) - Regime assicurativo dei dipendenti degli enti locali - Dipendenti non attratti al settore privato - Accoglimento  Ritenuto che A seguito di giudizio [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5168 depositata il  27 febbraio 2024 – La salvaguardia rispetto alla eventuale nullità del contratto, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., non è assoluta, ma riguarda solo i periodi in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione e concerne gli effetti retributivi o comunque strettamente consequenziali alla prestazione del lavoro

La salvaguardia rispetto alla eventuale nullità del contratto, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., non è assoluta, ma riguarda solo i periodi in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione e concerne gli effetti retributivi o comunque strettamente consequenziali alla prestazione del lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza depositata il 3 aprile 2024, n. 8728 – Violazione obblighi contrattuali della subita condanna penale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza depositata il 3 aprile 2024, n. 8728 Lavoro - Licenziamento disciplinare - Dipendente comunale - Violazione obblighi contrattuali della subita condanna penale - Disvalore sociale della condotta - Immagine dell’Ente - Situazione di conflitto rispetto alle finalità e agli interessi morali dell’Ente - Affidabilità sociale e morale del personale [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7969 depositata il 25 marzo 2024 – La regola generale posta dall’art.3, co.8 l. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art.49 l. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione; tale regola vale quand’anche la riclassificazione sia svolta d’ufficio dall’Inps in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro

La regola generale posta dall’art.3, co.8 l. n.335/95 è quella per cui i provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione ai sensi dell’art.49 l. n.88/89 non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione; tale regola vale quand’anche la riclassificazione sia svolta d’ufficio dall’Inps in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di un inquadramento iniziale errato poiché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7801 depositata il 22 marzo 2024 – Per il giudizio di opposizione previsto dall’art. 22 ss. L. n. 681/1989, il legislatore delinea uno schema atipico in materia di prove, consentendo al giudice di svolgere attività istruttorie a prescindere dall’iniziativa delle parti. Ne deriva che il termine di dieci giorni, fissato dal giudice nel rispetto dell’art. 23, co. 2, L. n. 689/1981, non presenta natura perentoria e comporta che la produzione tardiva dei documenti da parte dell’amministrazione resistente sia colpita da mera irregolarità

Per il giudizio di opposizione previsto dall’art. 22 ss. L. n. 681/1989, il legislatore delinea uno schema atipico in materia di prove, consentendo al giudice di svolgere attività istruttorie a prescindere dall'iniziativa delle parti. Ne deriva che il termine di dieci giorni, fissato dal giudice nel rispetto dell’art. 23, co. 2, L. n. 689/1981, non presenta natura perentoria e comporta che la produzione tardiva dei documenti da parte dell'amministrazione resistente sia colpita da mera irregolarità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8288 depositata il 27 marzo 2024 – L’eccezione di interruzione della prescrizione pacificamente integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti

L’eccezione di interruzione della prescrizione pacificamente integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti

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