cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31299 depositata il 6 dicembre 2024 – Il “rimborso spese di accesso” previsto dall’art. 35 del D.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un “rimborso spese di accesso” alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte” di cui all’art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro; di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all’art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra “le somme a qualunque titolo percepite” in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale

Il "rimborso spese di accesso" previsto dall'art. 35 del D.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all'art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro; di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall'art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all'art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra "le somme a qualunque titolo percepite" in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 30685 depositata il 28 novembre 2024 – Ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia

Ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa ovvero funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un'accezione ampia

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31120 depositata il 4 dicembre 2024 – omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31120 depositata il 4 dicembre 2024 Tributi - Avviso bonario e comunicazione di irregolarità - Integrazione IRPEF su somma corrisposta a causa di verbale di conciliazione - Versamento integrale TFR - Accoglimento Rilevato che 1. L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Frosinone notificava a Ma.Ma. avviso bonario [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 31286 depositata il 6 dicembre 2024 – Nei casi di diversi accertamenti distintamente impugnati da una società attiva e dai soci di questa vige l’impossibilità di estendere al socio il giudicato sfavorevole, se formatosi nei confronti della società senza partecipazione del socio al giudizio

Nei casi di diversi accertamenti distintamente impugnati da una società attiva e dai soci di questa vige l'impossibilità di estendere al socio il giudicato sfavorevole, se formatosi nei confronti della società senza partecipazione del socio al giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31298 depositata il 6 dicembre 2024 – Per corrispettivo simbolico, ai fini dell’esenzione IMU prevista dall’art. 7, lett. i, D.Lgs. n. 504 del 1992, per l’attività didattica, deve intendersi quello caratterizzato da un irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, così presentandosi come corrispettivo di natura meramente formale, tale da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sotto-remunerata rispetto agli standard medi

Per corrispettivo simbolico, ai fini dell'esenzione IMU prevista dall'art. 7, lett. i, D.Lgs. n. 504 del 1992, per l'attività didattica, deve intendersi quello caratterizzato da un irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, così presentandosi come corrispettivo di natura meramente formale, tale da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sotto-remunerata rispetto agli standard medi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31108 depositata il 4 dicembre 2024 – Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d’ufficio

Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d'ufficio

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