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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 settembre 2021, n. 25475 – Minusvalenze scaturenti da compravendite di titoli per le imprese di assicurazione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 settembre 2021, n. 25475 Tributi - IRAP - Imprese di assicurazione - Base imponibile - Minusvalenze scaturenti da compravendite di titoli - Dividendi e crediti di imposta da riversare agli assicurati - Deducibilità - Criteri Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto dalla S.V. s.p.a., [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 settembre 2021, n. 24977 – In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall’art. 1, comma 266, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (c.d. “public Utilities”) in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa

In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall'art. 1, comma 266, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (c.d. "public Utilities") in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 settembre 2021, n. 24649 – In tema di IRAP, ai fini della deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile, la disciplina introdotta dall’art. 2 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. 214 del 2011, trova applicazione anche per i rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, solo ove, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

In tema di IRAP, ai fini della deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile, la disciplina introdotta dall'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. 214 del 2011, trova applicazione anche per i rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, solo ove, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 settembre 2021, n. 24257 – I costi iscrivibili a bilancio e deducibili vanno valutati alla stregua di due elementi, e cioè, da un lato, il criterio di competenza e, dall’altro, la certezza e la sicurezza della posta, rimanendo a carico del contribuente dimostrare la deducibilità nell’anno dell’iscrizione a bilancio e l’inerenza del costo, ovvero che si tratti di costo sostenuto per l’esercizio dell’attività di impresa, in quanto ad essa non estraneo ma strettamente funzionale alla sua produzione

I costi iscrivibili a bilancio e deducibili vanno valutati alla stregua di due elementi, e cioè, da un lato, il criterio di competenza e, dall'altro, la certezza e la sicurezza della posta, rimanendo a carico del contribuente dimostrare la deducibilità nell'anno dell'iscrizione a bilancio e l'inerenza del costo, ovvero che si tratti di costo sostenuto per l'esercizio dell'attività di impresa, in quanto ad essa non estraneo ma strettamente funzionale alla sua produzione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24450 – In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’ “autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell' "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2021, n. 18166 – In tema di IRAP, i contributi erogati dalla Regione Veneto al fine di ripianare il disavanzo di gestione delle imprese esercenti il trasporto pubblico locale sono esclusi dalla base imponibile dell’imposta soltanto a decorrere dal 2001, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 32-bis della legge reg. Veneto 30 ottobre 1998 n. 25

In tema di IRAP, i contributi erogati dalla Regione Veneto al fine di ripianare il disavanzo di gestione delle imprese esercenti il trasporto pubblico locale sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta soltanto a decorrere dal 2001, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 32-bis della legge reg. Veneto 30 ottobre 1998 n. 25

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18581 – La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l’originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente, spetta al contribuente che «ritratta» la propria dichiarazione dimostrare il fatto impedivo dell’obbligazione tributaria

La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente, spetta al contribuente che «ritratta» la propria dichiarazione dimostrare il fatto impedivo dell'obbligazione tributaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16705 – In tema di IRAP, la disponibilità, da parte di un medico, di beni strumentali, anche se di valore superiore ai quindicimila euro, non è idonea, di per sé sola, a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poiché detti strumenti, anche di una certa consistenza o caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali per i precisati professionisti

In tema di IRAP, la disponibilità, da parte di un medico, di beni strumentali, anche se di valore superiore ai quindicimila euro, non è idonea, di per sé sola, a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poiché detti strumenti, anche di una certa consistenza o caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali per i precisati professionisti

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