Irap

L'esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34176 – In tema d’IRAP, non realizza il presupposto impositivo l’esercizio dell’attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate e senza ricorrere ad un’autonoma organizzazione

In tema d'IRAP, non realizza il presupposto impositivo l'esercizio dell'attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate e senza ricorrere ad un'autonoma organizzazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2021, n. 34484 – Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446-, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive

Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione -previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446-, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29800 – In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto della “autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto della "autonoma organizzazione" richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive

Rinuncia a crediti relativi a canoni scaduti per contratto di affitto d’azienda, maturata nel contesto delle restrizioni anti-Covid-19. Qualificazione come “diminuzione di ricavi” ai fini IRES e IRAP – Risposta 15 ottobre 2021, n. 716 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 15 ottobre 2021, n. 716 Rinuncia a crediti relativi a canoni scaduti per contratto di affitto d'azienda, maturata nel contesto delle restrizioni anti-Covid-19. Qualificazione come "diminuzione di ricavi" ai fini IRES e IRAP Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società Alfa, in [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28112 – In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’ “autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell' "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive

Esonero versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Risoluzione 29 settembre 2021, n. 58/E dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 29 settembre 2021, n. 58/E Articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Esonero versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive - Chiarimenti Sono state avanzate richieste di chiarimento in merito all’applicazione della disposizione di cui all’articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla [...]

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