IVA

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 10 febbraio 2022, n. C-9/20 – L’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte sorga al momento della realizzazione dell’operazione nel caso in cui, in forza di una deroga nazionale ai sensi dell’articolo 66, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, l’imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore di beni o del prestatore di servizi solo al momento dell’incasso del corrispettivo e quest’ultimo non sia stato ancora versato

L’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte sorga al momento della realizzazione dell’operazione nel caso in cui, in forza di una deroga nazionale ai sensi dell’articolo 66, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, l’imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore di beni o del prestatore di servizi solo al momento dell’incasso del corrispettivo e quest’ultimo non sia stato ancora versato

IVA – esenzione con diritto a detrazione – servizi connessi a tamponi e vaccini contro il COVID – commi 452 e 453 Legge di bilancio 2021 – Risposta 09 febbraio 2022, n. 81 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 09 febbraio 2022, n. 81 IVA - esenzione con diritto a detrazione - servizi connessi a tamponi e vaccini contro il COVID - commi 452 e 453 Legge di bilancio 2021 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Alfa (in seguito, "Società", "Istante" o [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 febbraio 2022, n. 3857 – In materia di Iva, l’art. 74 ter, co. 5 bis, ai fini dell’applicazione del regime IVA agevolato di cui all’art. 74 ter, co.l, del d.p.r. n. 633/1972, non richiede che l’agenzia di viaggi acquisti preventivamente la titolarità del servizio turistico, limitandosi, con termine generico, a richiedere che ne abbia acquisito la disponibilità anteriormente alla richiesta del cliente, come nel caso in cui l’agenzia, anteriormente alla richiesta del proprio cliente, ha acquisito dalla struttura alberghiera il diritto di opzione temporanea sulle camere di albergo e sui servizi turistici ulteriori che, suo tramite, saranno erogabili ai clienti

In materia di Iva, l'art. 74 ter, co. 5 bis, ai fini dell'applicazione del regime IVA agevolato di cui all'art. 74 ter, co.l, del d.p.r. n. 633/1972, non richiede che l'agenzia di viaggi acquisti preventivamente la titolarità del servizio turistico, limitandosi, con termine generico, a richiedere che ne abbia acquisito la disponibilità anteriormente alla richiesta del cliente, come nel caso in cui l'agenzia, anteriormente alla richiesta del proprio cliente, ha acquisito dalla struttura alberghiera il diritto di opzione temporanea sulle camere di albergo e sui servizi turistici ulteriori che, suo tramite, saranno erogabili ai clienti

Colla chirurgica – dispositivo medico – Aliquota IVA ordinaria – Risposta 25 gennaio 2022, n. 51 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 25 gennaio 2022, n. 51 Colla chirurgica - dispositivo medico - Aliquota IVA ordinaria Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Alfa (in seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") riferisce che dal 2011 produce e commercializza la colla chirurgica sintetica denominata "X" (in breve, anche [...]

Fallimento ante 2021 – dies a quo per emissione note di variazione – applicazione disciplina “pregressa” ex articolo 26 – Risposta 25 gennaio 2022, n. 50 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 25 gennaio 2022, n. 50 Fallimento ante 2021 - dies a quo per emissione note di variazione - applicazione disciplina "pregressa" ex articolo 26 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Alfa (in seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") riferisce di aver maturato un ingente [...]

Trattamento ai fini dell’IVA e dell’imposta di bollo delle somme di denaro ricevute a titolo di ricarica del borsellino elettronico e destinate ad essere spese dagli utenti finali per l’acquisto di titoli di sosta o di trasporto – Risposta 25 gennaio 2022, n. 52 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 25 gennaio 2022, n. 52 Trattamento ai fini dell'IVA e dell'imposta di bollo delle somme di denaro ricevute a titolo di ricarica del borsellino elettronico e destinate ad essere spese dagli utenti finali per l'acquisto di titoli di sosta o di trasporto Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 gennaio 2022, n. 1147 – In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall’art. 8, primo comma, d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 44 del 2012, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti – siano o meno inseriti in una cd. frode carosello – sono deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle relative operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ovvero di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 8, primo comma, d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 44 del 2012, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti - siano o meno inseriti in una cd. frode carosello - sono deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle relative operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ovvero di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo

Torna in cima