IVA

Trattamento IVA dei corsi di insegnamento a distanza – Risposta 14 gennaio 2022, n. 25 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 14 gennaio 2022, n. 25 Trattamento IVA dei corsi di insegnamento a distanza Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA (di seguito, "Società" o "Istante") rappresenta di svolgere prestazioni didattiche e formative per le quali ha presentato istanza di accreditamento alla Regione X, [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 13 gennaio 2022, n. C-156/20 – L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non può essere considerata dovuta o assolta, ai sensi di tale disposizione, e non è dunque detraibile dal soggetto passivo qualora, da un lato, quest’ultimo e il suo prestatore abbiano erroneamente ritenuto, sulla base di un’interpretazione errata del diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali, che le prestazioni di cui trattasi fossero esenti da IVA e che, di conseguenza, le fatture emesse non la menzionassero, in un contesto in cui il contratto stipulato tra tali due soggetti prevede che, se detta imposta fosse dovuta, il beneficiario della prestazione dovrebbe sostenerne il costo, e qualora, dall’altro, non sia stata intrapresa in tempo utile alcuna iniziativa diretta al recupero dell’IVA, cosicché qualsiasi azione del prestatore e dell’amministrazione finanziaria e doganale volta al recupero dell’IVA omessa è prescritta

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non può essere considerata dovuta o assolta, ai sensi di tale disposizione, e non è dunque detraibile dal soggetto passivo qualora, da un lato, quest’ultimo e il suo prestatore abbiano erroneamente ritenuto, sulla base di un’interpretazione errata del diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali, che le prestazioni di cui trattasi fossero esenti da IVA e che, di conseguenza, le fatture emesse non la menzionassero, in un contesto in cui il contratto stipulato tra tali due soggetti prevede che, se detta imposta fosse dovuta, il beneficiario della prestazione dovrebbe sostenerne il costo, e qualora, dall’altro, non sia stata intrapresa in tempo utile alcuna iniziativa diretta al recupero dell’IVA, cosicché qualsiasi azione del prestatore e dell’amministrazione finanziaria e doganale volta al recupero dell’IVA omessa è prescritta

Cessione di un impianto sportivo natatorio ai comuni – Trattamento ai fini dell’IVA e delle altre imposte indirette – Risposta 11 gennaio 2022, n. 15 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 11 gennaio 2022, n. 15 Cessione di un impianto sportivo natatorio ai comuni - Trattamento ai fini dell'IVA e delle altre imposte indirette Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA S.r.l. (di seguito, "Istante" o "Società") chiede chiarimenti in merito alla disciplina fiscale [...]

Operazioni con la Repubblica di San Marino – modello T2 – Risposta 11 gennaio 2022, n. 14 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 11 gennaio 2022, n. 14 Operazioni con la Repubblica di San Marino - modello T2 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Alfa (in seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") afferma di fungere da rappresentante fiscale in Italia per SNR, società con sede legale nella [...]

L’articolo 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 che prevede l’esenzione da IVA si applica se l’istante non ha mai usufruito del servizio di custodia titoli e valori – Risposta 10 gennaio 2022, n. 8 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 10 gennaio 2022, n. 8 L'articolo 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 che prevede l'esenzione da IVA si applica se l'istante non ha mai usufruito del servizio di custodia titoli e valori Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [...]

Nel regime dell'inversione contabile chi effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi non espone l'Iva in fattura e non è debitore verso l'erario, mentre chi riceve la fattura emessa in regime di reverse charge, è tenuto ad integrarla con l'Iva dovuta e a provvedere alla relativa annotazione nel registro delle vendite

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41532 – Ai fini della dimostrazione dell’invio dei beni in altro Stato dell’Unione Europea, può costituire prova idonea l’esibizione del documento di trasporto da cui si evince l’uscita delle merci dal territorio dello Stato per l’inoltro ad un soggetto passivo d’imposta identificato in altro Paese comunitario. Nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova in questione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro

Ai fini della dimostrazione dell'invio dei beni in altro Stato dell'Unione Europea, può costituire prova idonea l'esibizione del documento di trasporto da cui si evince l'uscita delle merci dal territorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo d'imposta identificato in altro Paese comunitario. Nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova in questione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 23 – La tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all’art. 238 d.Lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall’art. 14, co. 33, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modifiche nella legge n. 122 del 2010, ha natura privatistica di corrispettivo ed è pertanto soggetta all’Iva ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972

La tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'art. 238 d.Lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall'art. 14, co. 33, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modifiche nella legge n. 122 del 2010, ha natura privatistica di corrispettivo ed è pertanto soggetta all'Iva ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972

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