lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 dicembre 2019, n. 32070 – Il terzo comma dell’art. 2112 c.c. prevede in ordine al contratto collettivo applicabile in caso di trasferimento di azienda, che la contrattazione collettiva dell’impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto, da quella applicata nell’impresa cessionaria anche se più sfavorevole

Il terzo comma dell'art. 2112 c.c. prevede in ordine al contratto collettivo applicabile in caso di trasferimento di azienda, che la contrattazione collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto, da quella applicata nell'impresa cessionaria anche se più sfavorevole

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 novembre 2019, n. 30996 – Il divieto di variazione in “peius” opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, per cui le nuove mansioni possono considerarsi equivalenti alle ultime effettivamente svolte soltanto ove  risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore

Il divieto di variazione in "peius" opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, per cui le nuove mansioni possono considerarsi equivalenti alle ultime effettivamente svolte soltanto ove  risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 dicembre 2019, n. 31957 – In tema di orario di lavoro, i limiti allo ius variandi dell’imprenditore nei contratti di lavoro part time – nei quali la programmabilità del tempo libero assume carattere essenziale e giustifica l’immodificabilità dell’orario da parte datoriale – non sono estensibili al contratto di lavoro a tempo pieno, nel quale un’eguale tutela del tempo libero del lavoratore si tradurrebbe nella negazione del diritto dell’imprenditore di organizzare l’attività lavorativa, diritto che può subire limiti solo in dipendenza di accordi che lo vincolino o lo condizionino a particolare procedure

In tema di orario di lavoro, i limiti allo ius variandi dell'imprenditore nei contratti di lavoro part time - nei quali la programmabilità del tempo libero assume carattere essenziale e giustifica l'immodificabilità dell'orario da parte datoriale - non sono estensibili al contratto di lavoro a tempo pieno, nel quale un'eguale tutela del tempo libero del lavoratore si tradurrebbe nella negazione del diritto dell'imprenditore di organizzare l'attività lavorativa, diritto che può subire limiti solo in dipendenza di accordi che lo vincolino o lo condizionino a particolare procedure

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2019, n. 31519 – Il collegamento economico – funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro

il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2019, n. 30664 – L’interpretazione del contratto – attività riservata al giudice di merito censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione – va eseguita non solo in base all’elemento letterale ma anche, in base al richiamo contenuto nell’art. 1362 cod.civ., alla comune intenzione delle parti

L'interpretazione del contratto - attività riservata al giudice di merito censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione - va eseguita non solo in base all'elemento letterale ma anche, in base al richiamo contenuto nell'art. 1362 cod.civ., alla comune intenzione delle parti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 novembre 2019, n. 31137 – Nel lavoro pubblico contrattualizzato per il personale dipendente cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001 i periodi di congedo per maternità, paternità e parentale nonché riposi giornalieri di cui all’art. 39 del suddetto d.lgs. – i quali, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, non hanno più come esclusiva funzione la protezione della salute della donna ed il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore ma sono diretti ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità, sicché devono essere riconosciuti anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla peculiarità della loro rispettiva situazione – in linea generale, non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati, con esclusione di particolari e specifici compensi

Nel lavoro pubblico contrattualizzato per il personale dipendente cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001 i periodi di congedo per maternità, paternità e parentale nonché riposi giornalieri di cui all'art. 39 del suddetto d.lgs. - i quali, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, non hanno più come esclusiva funzione la protezione della salute della donna ed il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore ma sono diretti ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità, sicché devono essere riconosciuti anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla peculiarità della loro rispettiva situazione - in linea generale, non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati, con esclusione di particolari e specifici compensi

Corte di Cassazione ordinanza n. 31380 depositata il 2 dicembre 2019 – L’amministrazione può senz’altro far valere la nullità delle obbligazioni assunte all’esito del tentativo di conciliazione disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 65 e 66, qualora in sede conciliativa abbia, in violazione di norme inderogabili di legge, riconosciuto al dipendente un trattamento giuridico ed economico non dovuto

L'amministrazione può senz'altro far valere la nullità delle obbligazioni assunte all'esito del tentativo di conciliazione disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 65 e 66, qualora in sede conciliativa abbia, in violazione di norme inderogabili di legge, riconosciuto al dipendente un trattamento giuridico ed economico non dovuto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 novembre 2019, n. 30416 – Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, dal Regolamento Roma I per la determinazione della legge da applicare ai contratti di lavoro vanno considerate l’insieme delle circostanze risultanti dal contratto di lavoro e qualora presenta un collegamento più stretto con un Paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3 di tale articolo, si applica la legge di tale diverso Paese

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, dal Regolamento Roma I per la determinazione della legge da applicare ai contratti di lavoro vanno considerate l’insieme delle circostanze risultanti dal contratto di lavoro e qualora presenta un collegamento più stretto con un Paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3 di tale articolo, si applica la legge di tale diverso Paese

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