è nulla per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di prima grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle limitandosi a motivare per relationem alla sentenza impugnata
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5331 – La sentenza d’appello, anche quando motivata per relationem alla pronuncia di prima grado, non è nulla se in essa siano espresse sia pur in modo sintetico le ragioni della conferma tenendo conto dei motivi di impugnazione proposti
il 24 Febbraio, 2019in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5077- In tema di adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l’avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, rechi l’annotazione da parte dell’agente postale dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l’ufficio postale
il 24 Febbraio, 2019in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, NOTIFICHE, processo tributario
In tema di contenzioso tributario, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, secondo cui l’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l’obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l’impugnazione.
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 febbraio 2019, n. 4387 – L’errore sul computo del termine annuale per la proposizione di impugnazione può integrare un errore revocatorio, rilevante ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., atteso che esso riguarda un fatto interno alla causa e si risolve in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti
il 24 Febbraio, 2019in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
L’errore sul computo del termine annuale per la proposizione di impugnazione può integrare un errore revocatorio, rilevante ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., atteso che esso riguarda un fatto interno alla causa e si risolve in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti, costituendo il rilievo del “dies ad quem” e l’applicazione del calendario comune – adempimenti indispensabili per valutare la tempestività dell’impugnazione – elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5019 – Quando il giudice tributario ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale (e non anche l’assoluta nullità dell’atto), non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo che la rappresenta, ma è tenuto a quantificare la corretta pretesa dell’Amministrazione, sia pure entro i limiti tracciati dai petita delle parti
il 23 Febbraio, 2019in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, processo tributario
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5019 Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Contrasto fra motivazione e dispositivo – Nullità Rilevato che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della […]
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 febbraio 2019, n. 4980 – Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario
il 23 Febbraio, 2019in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, NOTIFICHE, processo tributario
non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 febbraio 2019, n. 3621 – Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo
il 22 Febbraio, 2019in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
nel processo tributario, in mancanza di una previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, va applicato per analogia legis, secondo la previsione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, l’art. 124 disp. att.c.p.c. ed è, quindi, necessario che il segretario della Commissione tributaria, provinciale o regionale,certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione, con la conseguenza che non può ritenersi equipollente l’attestazione della Commissione Tributaria Provinciale secondo cui, ad una data posteriore alla scadenza del termine per la proposizione dell’appello di una sua sentenza, non è stata chiesta dalla Commissione tributaria regionale competente la trasmissione del fascicolo di primo grado prevista dall’art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992
Leggi tuttoCommissione Tributaria Regionale per la Toscana sez. 3 sentenza n. 54 depositata il 15 gennaio 2019 – Nel processo tributario le parti hanno facoltà di produrre documenti nuovi in appello anche se gli stessi già precedentemente erano nella loro disponibilità
il 21 Febbraio, 2019in COMMISSIONI TRIBUTARIEtags: COMMISSIONI TRIBUTARIE, processo tributario
Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sez. 3 sentenza n. 54 depositata il 15 gennaio 2019 MASSIMA Nel processo tributario le parti hanno facoltà di produrre documenti nuovi in appello anche se gli stessi già precedentemente erano nella loro disponibilità. FATTO 1. Con sentenza n. 58/17, depositata il 31/01/2017, la CTP di Lucca, Sezione 4, accoglieva […]
Leggi tuttoCommissione Tributaria Provinciale di Napoli sez. 10 sentenza n. 17217 depositata il 17 dicembre 2018 – La notifica di un atto a mezzo pec se ha raggiunto il suo scopo è valida
il 21 Febbraio, 2019in COMMISSIONI TRIBUTARIEtags: COMMISSIONI TRIBUTARIE, NOTIFICHE, processo tributario
In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica delricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fareistanza per la chiamatadi terzi. Peraltro, qualora tali difese non siano contretamente esercitate, nessun’altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicchè deve escludersi qualsiasi sanzione d’inammisibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantitodall’art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l’applicabilità delle norme di diritto invotate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi del medesimo D.Lgs. art. 58
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