processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23824 – Solo nel caso di contestazione ai sensi dell’art. 37 bis d.p.r. 600/1973, ai commi 4 e 5, si prevede un rigoroso procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di nullità, l’avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite

Solo nel caso di contestazione ai sensi dell'art. 37 bis d.p.r. 600/1973, ai commi 4 e 5, si prevede un rigoroso procedimento d'instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di nullità, l'avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22909 – In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c., va effettuata, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario

In tema di contenzioso tributario, la notifica dell'appello, cui si applica l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all'art. 330 c.p.c., va effettuata, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22690 – Ricorso per cassazione – Impugnazione appello in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22690 Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso per cassazione - Impugnazione appello in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. - Testo applicabile ratione temporis - Inammissibilità Rilevato che con sentenza n. 119/22/13 pubblicata il 21 marzo 2013 la Commissione tributaria [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22909 – In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c., va effettuata, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario

In tema di contenzioso tributario, la notifica dell'appello, cui si applica l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all'art. 330 c.p.c., va effettuata, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22691 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22514 – Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7 l. n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso

Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7 l. n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso

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