sicurezza sul lavoro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 01 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 01 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 1. Allo scopo di contrastare e contenere il [...]

Coronavirus: misure urgenti di contenimento del contagio e informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile – INAIL – Comunicato 26 febbraio 2020

INAIL - Comunicato 26 febbraio 2020 Coronavirus: misure urgenti di contenimento del contagio e informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile Emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento del contagio e disponibile la "informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile" Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [...]

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 25 febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 25 febbraio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio 1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 6567 depositata il 20 febbraio 2020 – In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza, è gravato non solo dell’obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza, è gravato non solo dell'obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 febbraio 2020, n. 4099 – Il giudice debba provvedere ad una liquidazione unitaria di tale danno, allo stesso modo di ciò che avviene con riguardo al danno patrimoniale, dovrà essere riconosciuta al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell’alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua componente

Il giudice debba provvedere ad una liquidazione unitaria di tale danno, allo stesso modo di ciò che avviene con riguardo al danno patrimoniale, dovrà essere riconosciuta al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua componente

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 5963 depositata il 17 febbraio 2020 – Gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere sì trasferiti (con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante), a condizione che il relativo atto di delega ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa

Gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere sì trasferiti (con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante), a condizione che il relativo atto di delega ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 5113 depositata il 7 febbraio 2020 – In tema di infortuni sul lavoro, il contratto di appalto non solleva da precise e dirette responsabilità il committente allorché lo stesso assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell’opera, in quanto, in tal caso, rimane destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore, compreso quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere

In tema di infortuni sul lavoro, il contratto di appalto non solleva da precise e dirette responsabilità il committente allorché lo stesso assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, in quanto, in tal caso, rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore, compreso quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3282 – L’obbligo di controllo del datore di lavoro non può essere tale da far configurare una sorveglianza continua del lavoratore, non potendo essere richiesto al titolare della posizione di garanzia una persistente attività di costante verifica dell’utilizzo dello strumento di sicurezza

L'obbligo di controllo del datore di lavoro non può essere tale da far configurare una sorveglianza continua del lavoratore, non potendo essere richiesto al titolare della posizione di garanzia una persistente attività di costante verifica dell'utilizzo dello strumento di sicurezza

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