CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 19 giugno 2014, n. C-80/13 – Le società stabilite in un primo Stato membro che si avvalgono di lavoratori impiegati e distaccati da agenzie di lavoro interinale stabilite in un secondo Stato membro, ma operanti nel primo Stato tramite una succursale, sono tenute a trattenere alla fonte e a versare al primo Stato un acconto sull’imposta sul reddito dovuta da detti lavoratori, laddove il medesimo obbligo non è previsto per le società stabilite nel primo Stato che utilizzano i servizi di agenzie di lavoro interinale stabilite in tale medesimo Stato
CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 19 giugno 2014, n. C-80/13 LAVORO - LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE - DISTACCO DI LAVORATORI DA PARTE DI UN'AGENZIA STABILITA IN UN ALTRO STATO MEMBRO - RESTRIZIONE - IMPRESA UTILIZZATRICE DI MANODOPERA - RITENUTA ALLA FONTE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DI TALI LAVORATORI - OBBLIGO [...]