LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5119 – ENPAM modalità di calcolo e base imponibile del cntributo del 2% per le prestazioni specialistiche rese verso SSN

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5119 ENPAM - Contributo del 2% per le prestazioni specialistiche rese verso SSN - Modalità di calcolo - Base imponibile Rilevato che la Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 28 ottobre 2015- 8 gennaio 2016, decidendo nel contraddittorio tra Istituto I. s.p.a.(erogante prestazioni di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4571 – In tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale vanno applicate le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche

In tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale vanno applicate le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4987 – Al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi e al petitum che, nell’opposizione all’esecuzione, investono l’an dell’esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre nell’opposizione agli atti esecutivi investono il quomodo, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva

Al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi e al petitum che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'an dell'esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre nell'opposizione agli atti esecutivi investono il quomodo, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4858 – Il termine di decadenza introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accesso del credito”, decorrente “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della citata disposizione

Il termine di decadenza introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accesso del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2022, n. 4727 – In sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione

In sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 febbraio 2022, n. 4731 – Il decreto di omologa reso ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., quinto comma, il quale, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso invece il provvedimento giudiziale, che risulti esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, assume natura decisoria, e quindi di sentenza, contro la quale è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all’atto dell’emissione del decreto

Il decreto di omologa reso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., quinto comma, il quale, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso invece il provvedimento giudiziale, che risulti esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, assume natura decisoria, e quindi di sentenza, contro la quale è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4991 – E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso) esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito

E' inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso) esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4988 – In tema di sanzioni previste per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, la sentenza della Corte cost. n. 254 del 2014 – che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in I. n. 248 del 2006 – riguarda esclusivamente le sanzioni civili applicabili indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata e non invece le sanzioni amministrative, la cui disciplina non è stata interessata dall’intervento del giudice delle leggi.

In tema di sanzioni previste per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, la sentenza della Corte cost. n. 254 del 2014 - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in I. n. 248 del 2006 - riguarda esclusivamente le sanzioni civili applicabili indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata e non invece le sanzioni amministrative, la cui disciplina non è stata interessata dall'intervento del giudice delle leggi.

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