PENALE – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32436 depositata il 5 settembre 2022 – In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnicoprofessionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, comma 9, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo

In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l'idoneità tecnicoprofessionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, comma 9, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32461 depositata il 5 settembre 2022 – Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti

Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 31478 depositata il 23 agosto 2022 – Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante del “fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l’evento sia concretizzazione di tale rischio “lavorativo”, non essendo all’uopo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa

Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l'evento sia concretizzazione di tale rischio "lavorativo", non essendo all'uopo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32244 depositata il 2 settembre 2022 – Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’amministratore unico di una casa di riposo per la morte di un ospite caduto dalla scala, si era sostenuto che all’interno di una struttura assistenziale si instaura una “specifica relazione protettiva” che comporta una gestione dei degenti “rispetto alle ordinarie esigenze di vita” ed un doveroso “controllo delle fonti di pericolo per l’incolumità fisica degli anziani”. Nel caso in cui più siano i titolari della posizione di garanzia od obbligo di impedire l’evento ciascuno è, per intero, destinatario di quell’obbligo con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è però doveroso par l’altro o gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente e adeguatamente intervenuto

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'amministratore unico di una casa di riposo per la morte di un ospite caduto dalla scala, si era sostenuto che all'interno di una struttura assistenziale si instaura una "specifica relazione protettiva" che comporta una gestione dei degenti "rispetto alle ordinarie esigenze di vita" ed un doveroso "controllo delle fonti di pericolo per l'incolumità fisica degli anziani". Nel caso in cui più siano i titolari della posizione di garanzia od obbligo di impedire l'evento ciascuno è, per intero, destinatario di quell'obbligo con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è però doveroso par l'altro o gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente e adeguatamente intervenuto

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 31879 depositata il 30 agosto 2022 – Il datore di lavoro che non adempie gli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore

Il datore di lavoro che non adempie gli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 30626 depositata il 3 agosto 2022 – E’ necessario che il provvedimento  di sequestro finalizzato  alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità “confiscatoria” del mezzo, evidentemente diversa da quella “impeditiva” dello strumento del comma 1 dell’art. 321 proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che   il sequestro  deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca

E' necessario che il provvedimento  di sequestro finalizzato  alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, evidentemente diversa da quella "impeditiva" dello strumento del comma 1 dell'art. 321 proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che   il sequestro  deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 30627 depositata il 3 agosto 2022 – La motivazione assente e/o apparente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalla risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro stile o di asserzioni o di proposizione prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutto i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno  della  decisione  adottata sia soltanto  fittizio  e perciò sostanzialmente inesistente

La motivazione assente e/o apparente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalla risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro stile o di asserzioni o di proposizione prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutto i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno  della  decisione  adottata sia soltanto  fittizio  e perciò sostanzialmente inesistente

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 32027 depositata il 31 agosto 2022 – In sede penale delle presunzioni tributarie sono inutilizzabili in base al principio secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per se fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa ed inoltre non e consentito al giudice desumere dal silenzio dell’imputato sulla giustificazione di apparenti entrate reddituali, elementi o indizi di prova a suo carico

In sede penale delle presunzioni tributarie sono inutilizzabili in base al principio secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per se fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa ed inoltre non e consentito al giudice desumere dal silenzio dell'imputato sulla giustificazione di apparenti entrate reddituali, elementi o indizi di prova a suo carico

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