PENALE – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 35719 depositata il 14 dicembre 2020 – Il reato ex art. 3 del Dlgs 74/2000 si configura allorquando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, si indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo

Il reato ex art. 3 del Dlgs 74/2000 si configura allorquando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, si indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36737 depositata il 21 dicembre 2020 – Responsabilità penale per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni versate ai dipendenti e prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36737 depositata il 21 dicembre 2020 Omesso versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni versate ai dipendenti - Responsabilità penale - Prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni - Contestazione del reato in qualità di imprenditore individuale ovvero di legale rappresentante di una società commerciale - Determinazione della pena per le [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36463 depositata il 18 dicembre 2020 – E’ affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a “ripetere” la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l’atto di appello

E' affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 34940 depositata il 9 dicembre 2020 – Responsabilità penale del legale rappresentante di società fallita per omesso versamento di ritenute operate e certificate

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 34940 depositata il 9 dicembre 2020 Reati tributari - Sostituto d’imposta - Omesso versamento di ritenute operate e certificate - Responsabilità penale - Legale rappresentante di società fallita Ritenuto in fatto 1. Il sig. S.L. ricorre per l'annullamento della sentenza del 10/07/2019 della Corte di appello di Trento [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 34734 depositata il 7 dicembre 2020 – In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica

In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 34348 depositata il 3 dicembre 2020 – In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, é necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, é necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 33869 depositata il 01 dicembre 2020 – In tema di integrazione dell’imputazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., l’omesso avviso all’imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa integra una nullità a regime intermedio che – in quanto tale – deve essere dedotta, quanto meno, con i motivi di appello ed, in mancanza di ciò, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione

In tema di integrazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa integra una nullità a regime intermedio che - in quanto tale - deve essere dedotta, quanto meno, con i motivi di appello ed, in mancanza di ciò, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione

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