TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione ordinanza n. 26604 depositata il 9 settembre 2022 – In tema di interpello L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 11 cosiddetto ordinario – o anche generalizzato – l’efficacia della risoluzione o della circolare che lo segue vincola l’amministrazione ai sensi della L. n. 212 cit., art. 11, comma 3, “con esclusivo riferimento alla questione oggetto  dell’istanza”  o al più  con  riguardo  “ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello»

In tema di interpello L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 11 cosiddetto ordinario - o anche generalizzato - l'efficacia della risoluzione o della circolare che lo segue vincola l'amministrazione ai sensi della L. n. 212 cit., art. 11, comma 3, "con esclusivo riferimento alla questione oggetto  dell'istanza"  o al più  con  riguardo  "ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33823 – In tema di contenzioso tributario, il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore- contribuente che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell’an debeatur, poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta né supera il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda

In tema di contenzioso tributario, il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell'attore- contribuente che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell'an debeatur, poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta né supera il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda

Corte di Cassazione sentenza n. 26599 depositata il 9 settembre 2022 – Il trasferimento di residenza è elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato dall’Amministrazione finanziaria, e poiché rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, il suo mancato assolvimento, in relazione al regime della decadenza, non resta insensibile agli eventi impeditivi che la giurisprudenza della Corte, con orientamento ormai costante, riconduce all’esimente generale della forza maggiore

Il trasferimento di residenza è elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato dall'Amministrazione finanziaria, e poiché rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, il suo mancato assolvimento, in relazione al regime della decadenza, non resta insensibile agli eventi impeditivi che la giurisprudenza della Corte, con orientamento ormai costante, riconduce all'esimente generale della forza maggiore

Corte di Cassazione sentenza n. 26593 depositata il 9 settembre 2022 – Nel processo tributario le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del, 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 345 c.p.c., anche quando non sussista l’impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti; n relazione all’efficacia probatoria delle copie sancita dall’art. 2719 cod. civ., essendosi rimarcato che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, «quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale

Nel processo tributario le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del, 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall'art. 345 c.p.c., anche quando non sussista l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti; n relazione all'efficacia probatoria delle copie sancita dall'art. 2719 cod. civ., essendosi rimarcato che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, «quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale

Corte di Cassazione ordinanza n. 26562 depositata il 9 settembre 2022 – L’atto di istituzione del trust non è, in sé, presupposto dell’imposta di cui all’art. 2, comma 47, d. I. n. 262 del 2006, convertito dalla l. n. 286 del 2006, e che non si tratta di imposta nuova, in quanto è da applicarsi l’imposta sulle donazioni, come la disposizione chiarisce, anche alle liberalità attuate mediante l’istituzione di “vincoli di destinazione”

L'atto di istituzione del trust non è, in sé, presupposto dell'imposta di cui all'art. 2, comma 47, d. I. n. 262 del 2006, convertito dalla l. n. 286 del 2006, e che non si tratta di imposta nuova, in quanto è da applicarsi l'imposta sulle donazioni, come la disposizione chiarisce, anche alle liberalità attuate mediante l'istituzione di "vincoli di destinazione"

Corte di Cassazione ordinanza n. 26563 depositata il 9 settembre 2022 – L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 novembre 2022, n. 33079 – Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest’ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte

Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest'ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte. In tema di valutazione delle prove, l'art. 122 cod. proc. civ. che prescrive l'uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall'obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo, ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti

Corte di Cassazione ordinanza n. 26559 depositata il 9 settembre 2022 – Nel processo tributario, il giudice deve concedere termine al ricorrente affinché provveda al deposito dell’atto impugnato la cui mancata produzione determini incertezza in ordine alla tempestività del ricorso, atteso che l’art. 2.2, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale, ove sorgano contestazioni, il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi, consente di escludere la sanzione dell’inammissibilità, non espressamente comminata, se sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali

Nel processo tributario, il giudice deve concedere termine al ricorrente affinché provveda al deposito dell'atto impugnato la cui mancata produzione determini incertezza in ordine alla tempestività del ricorso, atteso che l'art. 2.2, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale, ove sorgano contestazioni, il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi, consente di escludere la sanzione dell'inammissibilità, non espressamente comminata, se sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali

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