cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9768 depositata il 14 aprile 2025 – Ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360, primo comma n. 3, cod.proc.civ., o di carenze motivazionali, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., o anche di un error in procedendo è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che nell’indice si indicano come allegati i fascicoli di parte di primo e secondo grado

Ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360, primo comma n. 3, cod.proc.civ., o di carenze motivazionali, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., o anche di un error in procedendo è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che nell’indice si indicano come allegati i fascicoli di parte di primo e secondo grado

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9762 depositata il 14 aprile 2025 – In tema di sanzioni amministrative disciplinate dalla legge n. 689 del 1981, l’annullamento dell’ordinanza – ingiunzione può essere pronunciata per violazione di legge anche nel caso in cui si accerti la sussistenza di vizi formali, e cioè derivanti da inosservanza delle regole del procedimento, non potendo però ricomprendersi tra queste quelle stabilite dalla legge n. 241 del 1990 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di disciplina del procedimento amministrativo, le quali non sono applicabili alle fattispecie disciplinate dalla legge n. 689 del 1981, che costituisce legge speciale e, quindi, prevale sulla legge generale in materia di procedimento amministrativo, risultando peraltro previste garanzie di livello non inferiore a quelle stabilite da quest’ultima legge

In tema di sanzioni amministrative disciplinate dalla legge n. 689 del 1981, l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione può essere pronunciata per violazione di legge anche nel caso in cui si accerti la sussistenza di vizi formali, e cioè derivanti da inosservanza delle regole del procedimento, non potendo però ricomprendersi tra queste quelle stabilite dalla legge n. 241 del 1990 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di disciplina del procedimento amministrativo, le quali non sono applicabili alle fattispecie disciplinate dalla legge n. 689 del 1981, che costituisce legge speciale e, quindi, prevale sulla legge generale in materia di procedimento amministrativo, risultando peraltro previste garanzie di livello non inferiore a quelle stabilite da quest'ultima legge

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9064 depositata il 6 aprile 2025 – Ove il patto di prova riguardi una prestazione con mansioni di eguale contenuto resa in successione in favore di differenti datori di lavoro nell’appalto e sia dedotta la diversità dell’appalto o della struttura aziendale del nuovo appaltatore, al fine di valutare la legittimità del patto di prova il giudice del merito non può limitare il suo accertamento alla identità delle mansioni del lavoratore, ma deve valutare la possibile sussistenza di un interesse del datore di lavoro di verificare, oltre alle competenze professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore

Ove il patto di prova riguardi una prestazione con mansioni di eguale contenuto resa in successione in favore di differenti datori di lavoro nell'appalto e sia dedotta la diversità dell’appalto o della struttura aziendale del nuovo appaltatore, al fine di valutare la legittimità del patto di prova il giudice del merito non può limitare il suo accertamento alla identità delle mansioni del lavoratore, ma deve valutare la possibile sussistenza di un interesse del datore di lavoro di verificare, oltre alle competenze professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9901 depositata il 15 aprile 2025 – In caso di rifiuto della trasformazione del rapporto da full time a part time il dipendente può essere legittimamente licenziato solo se il recesso non è stato intimato a causa del diniego opposto, ma in ragione dell’impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo pieno per effettive ragioni economiche dimostrate dal datore di lavoro

In caso di rifiuto della trasformazione del rapporto da full time a part time il dipendente può essere legittimamente licenziato solo se il recesso non è stato intimato a causa del diniego opposto, ma in ragione dell’impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo pieno per effettive ragioni economiche dimostrate dal datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9693 depositata il 14 aprile 2025 – Il contributo di solidarietà è un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale è la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall’art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa

Il contributo di solidarietà è un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale è la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9617 depositata il 13 aprile 2025 – Ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio dei dirigenti degli enti locali, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neanche ove tale emolumento integri parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore e, in particolare, sia inserito dalla contrattazione collettiva nella struttura della retribuzione, giacché l’indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dall’art. 11, comma 5, della legge n. 152 del 1968, né può considerarsi come componente dello stipendio nel senso adoperato da questa norma

Ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio dei dirigenti degli enti locali, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neanche ove tale emolumento integri parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore e, in particolare, sia inserito dalla contrattazione collettiva nella struttura della retribuzione, giacché l’indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dall’art. 11, comma 5, della legge n. 152 del 1968, né può considerarsi come componente dello stipendio nel senso adoperato da questa norma

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 10101 depositata il 17 aprile 2025 – Ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

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