cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 settembre 2021, n. 25143 – Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente deve essere fatto decorrere, non dalla data della ‘spedizione’ del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ‘ricezione’ del plico da parte del destinatario

Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente deve essere fatto decorrere, non dalla data della ‘spedizione’ del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ‘ricezione’ del plico da parte del destinatario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25161 – In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria -che prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve, pena la nullità dell’iscrizione, comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento- non è tenuta a dare simile comunicazione anche al comproprietario dell’unità immobiliare suscettiva di ipoteca, non debitore

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria -che prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve, pena la nullità dell'iscrizione, comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento- non è tenuta a dare simile comunicazione anche al comproprietario dell'unità immobiliare suscettiva di ipoteca, non debitore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25132 – In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – in forza del quale, nel rapporto fra la norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs.

In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra la norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25079 – Le fatture costituiscono normalmente titolo, in forza del quale il contribuente può detrarsi l’IVA e dedursi i costi in esse annotate; e spetta all’ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto; e la relativa prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari e presuntivi, atteso che la prova presuntiva non può collocarsi su di un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce anch’essa una prova completa

Le fatture costituiscono normalmente titolo, in forza del quale il contribuente può detrarsi l'IVA e dedursi i costi in esse annotate; e spetta all'ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto; e la relativa prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari e presuntivi, atteso che la prova presuntiva non può collocarsi su di un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce anch'essa una prova completa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25038 – In caso di notificazione di atti processuali non andata a buon fine per fatto altrui, il fatto che la notificazione non sia andata a buon fine per ragioni imputabili al solo agente notificatore – il quale fornisca attestazioni ideologicamente errate circa la non effettività del domicilio del destinatario invece rimasto inalterato e positivamente riscontrato dal altro agente notificatore in successivo accesso – integra una di quelle circostanze eccezionali, di cui va data prova rigorosa, che consente al notificante incolpevole di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria anche se abbia riattivato il processo notificatorio senza il rigoroso rispetto del limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ. stabilito da Cass., Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594

In caso di notificazione di atti processuali non andata a buon fine per fatto altrui, il fatto che la notificazione non sia andata a buon fine per ragioni imputabili al solo agente notificatore - il quale fornisca attestazioni ideologicamente errate circa la non effettività del domicilio del destinatario invece rimasto inalterato e positivamente riscontrato dal altro agente notificatore in successivo accesso - integra una di quelle circostanze eccezionali, di cui va data prova rigorosa, che consente al notificante incolpevole di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria anche se abbia riattivato il processo notificatorio senza il rigoroso rispetto del limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ. stabilito da Cass., Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 settembre 2021, n. 24977 – In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall’art. 1, comma 266, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (c.d. “public Utilities”) in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa

In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall'art. 1, comma 266, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (c.d. "public Utilities") in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 settembre 2021, n. 25013 – In tema di imposta di registro, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà di un immobile, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprietà, dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell’effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari

In tema di imposta di registro, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà di un immobile, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprietà, dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell'effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 settembre 2021, n. 24972 – In tema di redditi diversi, la fattispecie relativa alle plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, prevista dall’art. 81 (ora art. 67), lett. b), del TUIR, si pone come regola ad eccezione rispetto a quella contemplata dalla lett. a), della medesima norma, che riguarda esclusivamente le ipotesi in cui il terreno non sia suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, ma sia interessato da interventi obiettivamente considerati di lottizzazione o di esecuzione di opere per l’edificabilità del terreno, ancorché realizzati fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

In tema di redditi diversi, la fattispecie relativa alle plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, prevista dall'art. 81 (ora art. 67), lett. b), del TUIR, si pone come regola ad eccezione rispetto a quella contemplata dalla lett. a), della medesima norma, che riguarda esclusivamente le ipotesi in cui il terreno non sia suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, ma sia interessato da interventi obiettivamente considerati di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità del terreno, ancorché realizzati fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

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