IVA

Cessioni intracomunitarie e processo tributario: motivazione dell’atto, prova della non imponibilità e limiti del sindacato di legittimità

L’ordinanza n. 8273 depositata il 2 aprile 2026 della Corte di cassazione, sezione tributaria, si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale concernente il regime delle cessioni intracomunitarie non imponibili ai fini IVA e, in particolare, il tema dell’onere della prova circa l’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato. La decisione presenta molteplici profili di interesse. [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 8273 depositata il 2 aprile 2026 – Il regime di non imponibilità IVA della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, nonché quando il venditore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione

Il regime di non imponibilità IVA della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, nonché quando il venditore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione

Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA – Articolo 2, comma 1, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Risposta n. 83 del 23 marzo 2026 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 83 del 23 marzo 2026 Servizi di estetica - Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA - Articolo 2, comma 1, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5537 depositata l’ 11 marzo 2026 – In tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all’irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive

In tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all'irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive

La detrazione IVA tra formalismo e sostanza: la cessazione “effettiva” dell’attività quale limite all’indetraibilità dell’imposta

L’ordinanza n. 6002 depositata il 17 marzo 2026 della Corte di cassazione si inserisce nel solco di un articolato e stratificato orientamento giurisprudenziale in materia di detrazione IVA, con specifico riguardo ai rapporti tra inesistenza delle operazioni, irregolarità formali del fornitore e cessazione dell’attività economica. In particolare la Suprema Corte risponde in senso negativo, riaffermando [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributario, Ordinanza n. 5674 depositata il 12 marzo 2026 – In tema d’IVA, la cessione del credito di imposta comporta il subingresso del terzo cessionario nella posizione del contribuente cedente lasciando inalterati i termini del rapporto sostanziale da cui il credito origina, sicché l’efficacia derivativa determina l’acquisto da parte del cessionario dei diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientra l’azione di rimborso in quanto diretta all’adempimento della prestazione

In tema d'IVA, la cessione del credito di imposta comporta il subingresso del terzo cessionario nella posizione del contribuente cedente lasciando inalterati i termini del rapporto sostanziale da cui il credito origina, sicché l'efficacia derivativa determina l'acquisto da parte del cessionario dei diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientra l'azione di rimborso in quanto diretta all'adempimento della prestazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 6002 depositata il 17 marzo 2026 – In assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, non possono assumere valore determinante, ai fini dell’esclusione dall’imposizione, il dato dell’intervenuta dichiarazione di cessazione dell’attività ex art. 35 d.p.r. 633/1972 e quello della dismissione della partita iva, attesa il carattere meramente formale (anzi: “anagrafico”) della prima evenienza

In assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, non possono assumere valore determinante, ai fini dell'esclusione dall'imposizione, il dato dell'intervenuta dichiarazione di cessazione dell'attività ex art. 35 d.p.r. 633/1972 e quello della dismissione della partita iva, attesa il carattere meramente formale (anzi: "anagrafico") della prima evenienza

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