parametrizzazione reddito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7381 – Legittimità di prova contraria all’accertamento sintetico del contratto di mutuo e risparmi personali

in tema di accertamento sintetico, ha affermato che ai sensi dell'art. 38, quarto comma, cit., una volta che l'Amministrazione abbia dimostrato, anche mediante un unico elemento certo, la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente, quest'ultimo è onerato della prova che l'imponibile così accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla fonte o esenti ovvero da finanziamenti di terzi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7382 – In tema di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38, quarto comma, cit., una volta che l’Amministrazione abbia dimostrato, anche mediante un unico elemento certo, la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente, quest’ultimo è onerato della prova che l’imponibile così accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla fonte o esenti ovvero da finanziamenti di terzi

In tema di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38, quarto comma, cit., una volta che l'Amministrazione abbia dimostrato, anche mediante un unico elemento certo, la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente, quest'ultimo è onerato della prova che l'imponibile così accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla fonte o esenti ovvero da finanziamenti di terzi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7382 – In tema di accertamento sintetico i confini della prova, di cui il contribuente è onerato, ritenendo idonea la produzione di documenti atti a dimostrare la disponibilità e l’entità dei redditi necessari a sostenere le spese, di cui non deve dimostrare l’effettivo utilizzo, ma la sussistenza di elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

In tema di accertamento sintetico i confini della prova, di cui il contribuente è onerato, ritenendo idonea la produzione di documenti atti a dimostrare la disponibilità e l'entità dei redditi necessari a sostenere le spese, di cui non deve dimostrare l'effettivo utilizzo, ma la sussistenza di elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6329 – Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva, i beni e servizi indici della maggior capacità contributiva si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva, i beni e servizi indici della maggior capacità contributiva si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 marzo 2020, n. 5795 – In tema di accertamento mediante l’applicazione degli studi di settore, ove il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, contesti l’applicazione dei parametri allegando circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale dagli “standards” previsti, l’Ufficio, ove non ritenga attendibili le stesse, è tenuto a motivare adeguatamente l’atto impositivo sotto tale profilo

in tema di accertamento mediante l'applicazione degli studi di settore, ove il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, contesti l'applicazione dei parametri allegando circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale dagli "standards" previsti, l’Ufficio, ove non ritenga attendibili le stesse, è tenuto a motivare adeguatamente l'atto impositivo sotto tale profilo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5171 – In tema di accertamento sintetico, ex art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

In tema di accertamento sintetico, ex art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 febbraio 2020, n. 4774 – La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards”, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards", ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 4149 – La «formale correttezza» delle scritture contabili non è ostativa ad un accertamento induttivo puro nel caso in cui, proprio a seguito di un loro esame analitico, se ne accerti la totale inattendibilità per le omissioni o anche solo per le false od inesatte indicazioni in esse contenute, che evidentemente quell’analisi presuppone

La «formale correttezza» delle scritture contabili non è ostativa ad un accertamento induttivo puro nel caso in cui, proprio a seguito di un loro esame analitico, se ne accerti la totale inattendibilità per le omissioni o anche solo per le false od inesatte indicazioni in esse contenute, che evidentemente quell'analisi presuppone

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