processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2021, n. 38333 – Le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell’enunciato, pertanto la funzione assolta dalla giurisprudenza è di natura “dichiarativa”, giacché riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale è volta a riconoscere l’esistenza e l’effettiva portata, «con esclusione formale di un’efficacia direttamente creativa»

Le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato, pertanto la funzione assolta dalla giurisprudenza è di natura "dichiarativa", giacché riferita ad una preesistente disposizione di legge, della quale è volta a riconoscere l'esistenza e l'effettiva portata, «con esclusione formale di un'efficacia direttamente creativa»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2021, n. 38299 – Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire per via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione e l’art. 3-bis, ultimo comma, della legge n. 53 del 1994, introdotto dall’art. 46, secondo comma, del d.l. n. 90 del 2014, stabilisce che sono escluse dalla disciplina dettata dai commi 2 e 3 del suddetto art. 3-bis le notifiche relative al giudizio amministrativo

Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire per via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione e l'art. 3-bis, ultimo comma, della legge n. 53 del 1994, introdotto dall'art. 46, secondo comma, del d.l. n. 90 del 2014, stabilisce che sono escluse dalla disciplina dettata dai commi 2 e 3 del suddetto art. 3-bis le notifiche relative al giudizio amministrativo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 dicembre 2021, n. 37850 – Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa

Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 dicembre 2021, n. 37845 – La validità dell’avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società (di capitali a ristretta base partecipativa o a fortiori di persone), costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l’annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari

La validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società (di capitali a ristretta base partecipativa o a fortiori di persone), costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l'annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 dicembre 2021, n. 37834 – Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione

Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 dicembre 2021, n. 37801 – Il giudice di appello incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto in quanto non compreso neppure implicitamente nelle deduzioni o allegazioni e non anche quando ponga a fondamento della decisione esiti documentali del giudizio di primo grado che si offrono alla sua valutazione, in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio; ovvero quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori

Il giudice di appello incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto in quanto non compreso neppure implicitamente nelle deduzioni o allegazioni e non anche quando ponga a fondamento della decisione esiti documentali del giudizio di primo grado che si offrono alla sua valutazione, in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio; ovvero quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 dicembre 2021, n. 37662 – In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. “redditometro”, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. "redditometro", dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva

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