CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 luglio 2021, n. 21869 – Nei ricorsi in cassazione per effetto del novellato art. 375 cod. proc. civ., davanti alle sezioni semplici la trattazione dei procedimenti in camera di consiglio è divenuta la regola, essendo la trattazione in udienza pubblica circoscritta alle ipotesi di particolare rilevanza delle questioni di diritto. La perdita della capacità processuale del fallito non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è concesso di eccepirla, con la conseguenza che, qualora il curatore rimanga inerte, il processo continua validamente fra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale
Nei ricorsi in cassazione per effetto del novellato art. 375 cod. proc. civ., davanti alle sezioni semplici la trattazione dei procedimenti in camera di consiglio è divenuta la regola, essendo la trattazione in udienza pubblica circoscritta alle ipotesi di particolare rilevanza delle questioni di diritto. La perdita della capacità processuale del fallito non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è concesso di eccepirla, con la conseguenza che, qualora il curatore rimanga inerte, il processo continua validamente fra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale