sicurezza sul lavoro

TRIBUNALE DI MILANO – Sentenza 15 settembre 2021, n. 2316 – Violazione dei protocolli in materia di lavoro – Provvedimento di messa in aspettativa senza retribuzione

TRIBUNALE DI MILANO - Sentenza 15 settembre 2021, n. 2316 Rapporto di lavoro - Violazione dei protocolli in materia di lavoro - Provvedimento di messa in aspettativa senza retribuzione - Ricorso Fatto e diritto Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 16/3/2021, la ricorrente E. C. conveniva in giudizio [...]

CONSIGLIO DI STATO – Ordinanza 17 settembre 2021, n. 5130 – Impiego della certificazione verde COVID-19 – Protezione dei dati personali sanitari

CONSIGLIO DI STATO - Ordinanza 17 settembre 2021, n. 5130 Impiego della certificazione verde COVID-19 - Protezione dei dati personali sanitari Considerato che con il ricorso di primo grado gli odierni appellanti hanno impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, contenente le disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 settembre 2021, n. 25597 – La dimensione dell’obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro comporta che questi sia tenuto a proteggere l’incolumità dei lavoratori e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell’esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea

La dimensione dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro comporta che questi sia tenuto a proteggere l'incolumità dei lavoratori e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 34596 depositata il 17 settembre 2021 – L’obbligo datoriale di vigilare sull’osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi

L'obbligo datoriale di vigilare sull'osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 16 settembre 2021, n. 36 – Misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato – Estensione del Green pass a tutti i lavoratori – Rafforzamento del sistema di screening – Sanzioni

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comunicato 16 settembre 2021, n. 36 Misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato - Estensione del Green pass a tutti i lavoratori - Rafforzamento del sistema di screening - Sanzioni GREEN PASS Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 settembre 2021, n. 24401 – Il giudice adito, una volta accertato l’inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all’evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell’applicabilità dell’art. 10 del decreto citato, ossia all’individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. “danni complementari”), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile

Il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell’art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32964 depositata il 7 settembre 2021 – È dunque abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli

È dunque abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32956 depositata il 7 settembre 2021 – In materia di infortuni sul lavoro, secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro

In materia di infortuni sul lavoro, secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro

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