Archivi mensili: Marzo 2024

Processo tributario: i dati tratti da server non costituiscono prova salvo che non sono confluiti in un verbale redatto da pubblici ufficiali

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 7475 depositata il 20 marzo 2024, intervenendo anche sulla questione se i documenti informatici costituiscono prova, ha statuito il seguente principio di diritto "... I dati che i pubblici ufficiali, in sede di ispezione o verifica, estraggono e rielaborano da un sistema informatico non sono destinati [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, otdinanza n. 7475 depositata il 20 marzo 2024 – I dati che i pubblici ufficiali, in sede di ispezione o verifica, estraggono e rielaborano da un sistema informatico non sono destinati di per sé soli a prova privilegiata, facendo fede fino a querela di falso non il documento informatico, bensì il verbale redatto dai pubblici ufficiali nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, mentre i dati in sé sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e ragionevolmente motivata, non risultando altresì pertinente il richiamo alle norme del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), che disciplinano i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche

I dati che i pubblici ufficiali, in sede di ispezione o verifica, estraggono e rielaborano da un sistema informatico non sono destinati di per sé soli a prova privilegiata, facendo fede fino a querela di falso non il documento informatico, bensì il verbale redatto dai pubblici ufficiali nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, mentre i dati in sé sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e ragionevolmente motivata, non risultando altresì pertinente il richiamo alle norme del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), che disciplinano i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche

Modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – Provvedimento n. 163586 del 27 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Provvedimento n. 163586 del 27 marzo 2024 Modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator - Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 Dispone: 1. Oggetto del provvedimento [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 7450 depositata il 20 marzo 2024 – L’art. 8, co. 1, d.lgs. n. 61/2000, pone l’onere di prova con forma scritta, con l’unica eccezione di cui all’art. 2725 c.c., secondo il quale è ammissibile la prova testimoniale solo nel caso di perdita incolpevole del documento rappresentativo della scrittura privata

L’art. 8, co. 1, d.lgs. n. 61/2000, pone l’onere di prova con forma scritta, con l’unica eccezione di cui all’art. 2725 c.c., secondo il quale è ammissibile la prova testimoniale solo nel caso di perdita incolpevole del documento rappresentativo della scrittura privata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7285 depositata il 19 marzo 2024 – La a definizione agevolata ex l. n.143/17 si applica a ruoli formati da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni; l’Inps, quale ente pubblico non statale, non rientra in alcuno dei soggetti menzionati dalla norma

La a definizione agevolata ex l. n.143/17 si applica a ruoli formati da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni; l’Inps, quale ente pubblico non statale, non rientra in alcuno dei soggetti menzionati dalla norma

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza depositata il 18 marzo 2024, n. 7193 – In tema di fondi pensione complementari, il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento, ai sensi dell’articolo 78, comma 2, l. fall., del contratto di mandato avente ad oggetto il versamento al Fondo di previdenza complementare delle quote di TFR accantonate e il ripristino della titolarità delle risorse accantonate, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 l. fall.

In tema di fondi pensione complementari, il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, l. fall., del contratto di mandato avente ad oggetto il versamento al Fondo di previdenza complementare delle quote di TFR accantonate e il ripristino della titolarità delle risorse accantonate, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’ Abruzzo, sezione n. 6, sentenza n. 705 depositata il 2 ottobre 2023 – Il dividend washing ricorre quando, nell’ambito di un acquisto di titoli presso un fondo comune d’investimento con successiva rivendita dei medesimi dopo la percezione dei dividendi, tale operazione è finalizzata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale ed in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione

Il dividend washing ricorre quando, nell'ambito di un acquisto di titoli presso un fondo comune d'investimento con successiva rivendita dei medesimi dopo la percezione dei dividendi, tale operazione è finalizzata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale ed in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7442 depositata il 20 marzo 2024 – In tema di imposta sulle donazioni le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’ art. 769 cod. civ. , e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8%) – pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione – in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti

In tema di imposta sulle donazioni le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall' art. 769 cod. civ. , e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l'aliquota dell'8%) - pur essendo esenti dall'obbligo della registrazione - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti

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