CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17819 del 7 aprile 2017
RITENUTO IN FATTO
1. Ha proposto ricorso per cassazione Luigi Palitta avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 17 settembre 2015 con la quale è stata confermata quella di primo grado, emessa all’esito di giudizio abbreviato, di condanna in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
2. Dal Gup la responsabilità era stata affermata limitatamente, per quanto qui di interesse, alla condotta consistita nell’atto di cessione di un immobile, perfezionato nel 2003 quando la società cominciava a manifestare uno stato di crisi finanziaria: cessione reputata di natura distrattiva in quanto l’immobile si riteneva oggetto di vendita sottocosto (per un prezzo di 20.883 euro – effettivamente versati nelle casse della società – e così contabilizzato in luogo del valore commerciale effettivo, calcolato dal giudice in 45.832 euro), per di più con modalità fraudolente in quanto l’alienazione era stata effettuata dal ricorrente ai propri suoceri i quali poi lo avevano conferito, a loro volta, in una società (Frilù), costituita nel 2005 ed amministrata dalla moglie del ricorrente stesso. L’imputato è stato chiamato a rispondere avendo rivestito, dal 1990 al 14 marzo 2005, varie cariche apicali nella compagine della s. r.l. Palitta Profumerie, fallita 1’8 marzo 2006 e specificamente per avere tenuto il comportamento distrattivo suddetto nella qualità di amministratore unico della società.
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