cassazione sez. civile

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 20524 depositata il 17 luglio 2023 – In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell’imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell’applicazione di un’aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge, sono soggetti passivi gli operatori economici privati anche se svolgono, in regime di convenzione, attività rientranti nelle finalità istituzionali di un ente pubblico, occorrendo, ai fini dell’esclusione dal campo dell’imposta, che l’attività sia espletata direttamente dall’ente pubblico, mediante i propri dipendenti, in veste di pubblica autorità

In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell'applicazione di un'aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge, sono soggetti passivi gli operatori economici privati anche se svolgono, in regime di convenzione, attività rientranti nelle finalità istituzionali di un ente pubblico, occorrendo, ai fini dell'esclusione dal campo dell'imposta, che l'attività sia espletata direttamente dall'ente pubblico, mediante i propri dipendenti, in veste di pubblica autorità

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 21069 depositata il 18 luglio 2023 – In tema di sanzioni disciplinari emesse dal Consiglio distrettuale di disciplina nei confronti di un avvocato il criterio della proporzionalità non risulta di per sé idoneo ad escludere la rilevanza del dato oggettivo dell’espletamento dell’attività, apparendo piuttosto funzionale ad una censura sull’adeguatezza della sanzione applicata

In tema di sanzioni disciplinari emesse dal Consiglio distrettuale di disciplina nei confronti di un avvocato il criterio della proporzionalità non risulta di per sé idoneo ad escludere la rilevanza del dato oggettivo dell'espletamento dell'attività, apparendo piuttosto funzionale ad una censura sull'adeguatezza della sanzione applicata

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza n. 16778 depositata il 13 giugno 2023 – Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell’art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l’inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo

Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo

Corte di Cassazione ordinanza n. 16199 depositata l’ 8 giugno 2023 – La condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., non è di per sè sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile nè prevenibile

La condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è di per sè sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile nè prevenibile

Niente risarcimento per il cittadino per il manto stradale danneggiato in presenza di una evidente crepa ed in assenza di un comportamento attento

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16199 depositata l' 8 giugno 2023, intervenuta in tema di risarcimento danni a causa del cattivo stato della strada pubblica, ha affermato che l'evento fosse causalmente ascrivibile in via esclusiva alla condotta disattenta del danneggiato, tale da configurare "caso fortuito" escludente la responsabilità dell'ente ed inoltre "... la [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 9388 depositata il 5 aprile 2023 – Una  deliberazione  maggioritaria dell’assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all’art.  1135, comma 1, n. 4,  c.c.,  decidendo  di  soprassedere dall’allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell’appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla

Una  deliberazione  maggioritaria dell’assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all’art.  1135, comma 1, n. 4,  c.c.,  decidendo  di  soprassedere dall’allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell’appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla

Corte di Cassazione, ordinanza n. 13600 depositata il 17 maggio 2023 – All’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese (compresa la cancellazione d’ufficio di cui all’art. 2490), non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo

All'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese (compresa la cancellazione d’ufficio di cui all’art. 2490), non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 17696 depositata il 20 giugno 2023 – In tema di competenze professionali agli ingegneri ed architetti gli onorari a percentuale (in ragione dell’importo dell’opera) comprendono tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio, di cancelleria, di copisteria o di disegno sostenute dal professionista e che, invece, sono dovuti, a parte ed in aggiunta, gli eventuali compensi e rimborsi per le prestazioni accessorie, previste dagli artt. 4 e 6 della stessa legge; trattandosi di un rimborso da liquidarsi forfettariamente, per il compenso accessorio conglobato è sufficiente che il professionista provi che un esborso vi sia stato, senza che sia necessaria la prova del suo ammontare

In tema di competenze professionali agli ingegneri ed architetti gli onorari a percentuale (in ragione dell'importo dell'opera) comprendono tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio, di cancelleria, di copisteria o di disegno sostenute dal professionista e che, invece, sono dovuti, a parte ed in aggiunta, gli eventuali compensi e rimborsi per le prestazioni accessorie, previste dagli artt. 4 e 6 della stessa legge; trattandosi di un rimborso da liquidarsi forfettariamente, per il compenso accessorio conglobato è sufficiente che il professionista provi che un esborso vi sia stato, senza che sia necessaria la prova del suo ammontare

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