cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24133 depositata il 28 agosto 2025 – Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tale fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione

Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tale fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24070 depositata il 28 agosto 2025 – Per i lavoratori socialmente utili, impiegati mediante la fissazione del limite minimo di venti ore settimanali (e con un massimo di otto ore giornaliere), con la conseguenza che l’importo integrativo a carico dell’ente utilizzatore spetta solo nel caso di impegno “per un orario superiore”, ovvero nell’eventualità del superamento proprio del detto limite settimanale di venti ore

l'impegno lavorativo settimanale è determinato, oltre che attraverso il criterio proporzionale tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale (calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali) previsto per i dipendenti esercitanti attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento, anche Per i lavoratori socialmente utili, impiegati mediante la fissazione del limite minimo di venti ore settimanali (e con un massimo di otto ore giornaliere), con la conseguenza che l'importo integrativo a carico dell'ente utilizzatore spetta solo nel caso di impegno "per un orario superiore", ovvero nell'eventualità del superamento proprio del detto limite settimanale di venti ore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24099 depositata il 28 agosto 2025 – L’interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza connessa ad una statuizione del giudice a quo capace di recare pregiudizio alla parte, che proprio con il mezzo di impugnazione tende a rimuovere il pregiudizio stesso, il convenuto non può considerarsi soccombente – e pertanto difetta di interesse ad impugnare la relativa pronuncia – nel caso in cui quel giudice, ravvisando un ostacolo processuale all’esame della domanda, ne abbia dichiarato l’inammissibilità, anziché esaminarla nel merito per (eventualmente) rigettarla

L'interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza connessa ad una statuizione del giudice a quo capace di recare pregiudizio alla parte, che proprio con il mezzo di impugnazione tende a rimuovere il pregiudizio stesso, il convenuto non può considerarsi soccombente - e pertanto difetta di interesse ad impugnare la relativa pronuncia - nel caso in cui quel giudice, ravvisando un ostacolo processuale all'esame della domanda, ne abbia dichiarato l'inammissibilità, anziché esaminarla nel merito per (eventualmente) rigettarla

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24093 depositata il 28 agosto 2025 – Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa

Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24087 depositata il 28 agosto 2025 – Quando la sentenza impugnata sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata

Quando la sentenza impugnata sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24038 depositata il 27 agosto 2025 – Nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182

Nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23646 depositata il 21 agosto 2025 – L’individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell’obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili

L’individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria esprime una capacità di scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell’obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili

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