cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13046 depositata il 16 maggio 2025 – La memoria ex art. 378 c.p.c. (cui è parificabile quella ex art. 380 bis comma 2 cpc) non può integrare, infatti, i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente – cioè in maniera completa, compiuta e definitiva – enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione

La memoria ex art. 378 c.p.c. (cui è parificabile quella ex art. 380 bis comma 2 cpc) non può integrare, infatti, i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 13525 depositata il 20 maggio 2025 – Le condizioni di maggior favore cui si riferisce l’ultimo comma dell’art.2120 c.c. devono intendersi volte ad ampliare i limiti fissati dai commi precedenti ai presupposti dell’anticipazione, non anche a snaturare il meccanismo dell’anticipazione e, correlativamente, del t.f.r.

Le condizioni di maggior favore cui si riferisce l’ultimo comma dell’art.2120 c.c. devono intendersi volte ad ampliare i limiti fissati dai commi precedenti ai presupposti dell’anticipazione, non anche a snaturare il meccanismo dell’anticipazione e, correlativamente, del t.f.r.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 12972 depositata il 14 maggio 2025 – In caso di malattie multifattoriali occorre una probabilità qualificata di una diversa fonte di rischio; in ordine ai criteri di riparto dell’onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale “il nesso di causalità relativo all’origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie

In caso di malattie multifattoriali occorre una probabilità qualificata di una diversa fonte di rischio; in ordine ai criteri di riparto dell’onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale “il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 12507 depositata l’ 11 maggio 2025 – Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda

Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13048 depositata il 16 maggio 2025 – Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede innanzi tutto che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’art. 1346 cc; se, poi, determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell’art. 2125 cc, che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno

Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede innanzi tutto che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’art. 1346 cc; se, poi, determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell’art. 2125 cc, che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13039 depositata il 16 maggio 2025 – Il principio dell’efficacia recuperatoria dell’opposizione si riferisce all’opposizione a cartella di pagamento emessa a seguito di ordinanza ingiunzione notificata in modo nullo oppure non notificata, ma pur sempre sul presupposto dell’avvenuta notifica del verbale di accertamento, che mette in condizione l’interessato di conoscere il merito della pretesa

Il principio dell’efficacia recuperatoria dell’opposizione si riferisce all’opposizione a cartella di pagamento emessa a seguito di ordinanza ingiunzione notificata in modo nullo oppure non notificata, ma pur sempre sul presupposto dell’avvenuta notifica del verbale di accertamento, che mette in condizione l’interessato di conoscere il merito della pretesa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13038 depositata il 16 maggio 2025 – Il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento

Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 11574 depositata il 2 maggio 2025 – Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto d’introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre solo quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori

Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto d'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre solo quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori

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