cassazione sez. tributi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13249 depositata il 14 maggio 2024 – In tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057 – che ha disposto la sospensione dei “termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria (…) nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell’accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali” – è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo

In tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057 - che ha disposto la sospensione dei "termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria (...) nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali" - è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13302 depositata il 14 maggio 2024 – Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della “potestas iudicandi”, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione

Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13254 depositata il 14 maggio 2024 – In ipotesi di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, risolventesi nella diretta acquisizione della prestazione da soggetto diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l’IVA in rivalsa, la prova che la prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito di dotazione strumentale e di personale adeguato alla sua esecuzione, costituisce un significativo indice presuntivo, un idoneo elemento sintomatico, dell’assenza di “buona fede” del contribuente, poiché l’immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore – fatturante/cessionario o committente), unitamente agli obblighi informativi che pur gravano sull’operatore economico quando si interfaccia con altro operatore, induce ragionevolmente ad escludere l’ignoranza incolpevole circa l’avvenuto versamento dell’IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta

In ipotesi di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, risolventesi nella diretta acquisizione della prestazione da soggetto diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l'IVA in rivalsa, la prova che la prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito di dotazione strumentale e di personale adeguato alla sua esecuzione, costituisce un significativo indice presuntivo, un idoneo elemento sintomatico, dell'assenza di "buona fede" del contribuente, poiché l'immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore - fatturante/cessionario o committente), unitamente agli obblighi informativi che pur gravano sull'operatore economico quando si interfaccia con altro operatore, induce ragionevolmente ad escludere l'ignoranza incolpevole circa l'avvenuto versamento dell'IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13247 depositata il 14 maggio 2024 – In tema di operazioni oggettivamente inesistenti si possono, la sproporzione fra prestazione e prezzo che esorbiti la normalità di mercato – anche tenuto conto delle particolarità e specialità della prestazione offerta – deve ritenersi indice sintomatico di un’operazione oggettivamente inesistente (per la parte di prezzo eccessivo e non giustificato) che si appoggia ad attività realmente svolta e pagata al fine di simularne l’esistenza

In tema di operazioni oggettivamente inesistenti si possono, la sproporzione fra prestazione e prezzo che esorbiti la normalità di mercato - anche tenuto conto delle particolarità e specialità della prestazione offerta - deve ritenersi indice sintomatico di un'operazione oggettivamente inesistente (per la parte di prezzo eccessivo e non giustificato) che si appoggia ad attività realmente svolta e pagata al fine di simularne l'esistenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13264 depositata il 14 maggio 2024 – Inammissibile è l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata, o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento

Inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata, o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13261 depositata il 14 maggio 2024 – Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalla data di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario

Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalla data di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13217 depositata il 14 maggio 2024 – In tema di notificazione della cartella di pagamento, laddove si e affermato che qualora la sua notifica sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non e necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme semplificate concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della disciplina dettata dalla L. n. 890 del 1982

In tema di notificazione della cartella di pagamento, laddove si e affermato che qualora la sua notifica sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non e necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme semplificate concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della disciplina dettata dalla L. n. 890 del 1982

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