CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 gennaio 2022, n. 1200 – L’art. 2289 c.c. che il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto
L’art. 2289 c.c. che il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto