lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19773 – In caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli Obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori

In caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli Obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 giugno 2022, n. 19503 – Illegittimità della trattenuta di rivalsa operata dall’Amministrazione Pubblica – Restituzione

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 giugno 2022, n. 19503 Rapporto di lavoro - Dipendenti pubblici - Illegittimità della trattenuta operata dall'Amministrazione - Restituzione Rilevato che 1. La Corte d’appello di Torino (sentenza n. 301/2016), in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte dai [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330 – Alla dipendente pubblico va riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie in cui l’impossibilità di fruizione delle stesse è stata determinata dal versare la lavoratrice nella situazione che (pre e post parto) impone l’astensione obbligatoria dal lavoro

Alla dipendente pubblico va riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie in cui l’impossibilità di fruizione delle stesse è stata determinata dal versare la lavoratrice nella situazione che (pre e post parto) impone l’astensione obbligatoria dal lavoro.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 giugno 2022, n. 19023 – Il legislatore, pur definendo di diritto privato il rapporto di lavoro intercorrente fra l’Università ed il collaboratore linguistico ne ha affidato la disciplina alla contrattazione collettiva, con un meccanismo di rinvio non dissimile da quello previsto per l’impiego pubblico contrattualizzato dall’art. 2 del d.lgs. n. 29/1993, vigente all’epoca della decretazione di urgenza

Il legislatore, pur definendo di diritto privato il rapporto di lavoro intercorrente fra l'Università ed il collaboratore linguistico ne ha affidato la disciplina alla contrattazione collettiva, con un meccanismo di rinvio non dissimile da quello previsto per l'impiego pubblico contrattualizzato dall'art. 2 del d.lgs. n. 29/1993, vigente all'epoca della decretazione di urgenza.

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 13 giugno 2022, n. 145 – Illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis del DL 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui dispone, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante nel periodo di servizio all’estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, non include l’indennità di amministrazione

CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 13 giugno 2022, n. 145 Lavoro - Personale dell’Amministrazione degli affari esteri - Illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis del DL 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui dispone, per [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2022, n. 18867 – In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 giugno 2022, n. 18537 – I contratti collettivi non aventi efficacia ‘erga omnes’ sono atti negoziali privatistici, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto

I contratti collettivi non aventi efficacia ‘erga omnes’ sono atti negoziali privatistici, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto

Torna in cima