processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 21707 depositata l’8 luglio 2022 – La compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.

La compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

Corte di Cassazione ordinanza n. 21507 del 7 luglio 2022 – In tema di legittimazione ad agire quando l’azione proposta é diretta  a contestare l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione procede al recupero di I.R.E.S. ed I.R.A.P. e non già a tutelare, beni acquisiti al fallimento,  la relativa eccezione  relativo al difetto di legittimazione processuale può essere sollevata unicamente dal curatore

In tema di legittimazione ad agire quando l'azione proposta é diretta  a contestare l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione procede al recupero di I.R.E.S. ed I.R.A.P. e non già a tutelare, beni acquisiti al fallimento,  la relativa eccezione  relativo al difetto di legittimazione processuale può essere sollevata unicamente dal curatore

Corte di Cassazione ordinanza n. 21656 depositata l’8 luglio 2022 – Diversamente dall’orientamento prevalente la questione della insussistenza di «grave incongruenza» risulta essere irritualmente sollevata dal contribuente, in quanto non è possibile annullare un provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti con il ricorso originario

Diversamente dall'orientamento prevalente la questione della insussistenza di «grave incongruenza» risulta essere irritualmente sollevata dal contribuente, in quanto non è possibile annullare un provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti con il ricorso originario

Corte di Cassazione ordinanza n. 21654 depositata il 7 luglio 2022 – In tema di accertamento delle imposte, la modifica in diminuzione dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria ed in sede processuale non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale

In tema di accertamento delle imposte, la modifica in diminuzione dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria ed in sede processuale non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale

Corte di Cassazione ordinanza n. 21652 depositata il 7 luglio 2022 – In tema di impugnazione del diniego di sgravio successivo ad un atto impositivo, l’orientamento di questa Corte appare consolidato nel senso di ritenere ammissibile il gravame quando il contribuente intenda far valere vizi propri del provvedimento di diniego, non già vizi dell’atto presupposto o fattispecie già perfezionatesi nel momento in cui questo venne emesso

4.1. In tema di impugnazione del diniego di sgravio successivo ad un atto impositivo, l’orientamento di questa Corte appare consolidato nel senso di ritenere ammissibile il gravame quando il contribuente intenda far valere vizi propri del provvedimento di diniego, non già vizi dell’atto presupposto o fattispecie già perfezionatesi nel momento in cui questo venne emesso

Corte di Cassazione ordinanza n. 21509 del 7 luglio 2022 – In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l’avviso di accertamento, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l’unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato

In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l'avviso di accertamento, la pronunzia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato

Corte di Cassazione ordinanza n. 21646 depositata il 7 luglio 2022 – La modifica in diminuzione dell’originario avviso non esprima una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sì da non costituire un nuovo atto, ma la revoca parziale di quello precedente. Logico corollario di tale impostazione è la permanenza, in sede processuale, dell’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e di quello del contribuente a negare la pretesa

La modifica in diminuzione dell'originario avviso non esprima una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sì da non costituire un nuovo atto, ma la revoca parziale di quello precedente. Logico corollario di tale impostazione è la permanenza, in sede processuale, dell'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e di quello del contribuente a negare la pretesa

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