SANZIONI e REATI PENALI

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 19672 depositata il 26 maggio 2025 – Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione anche il contratto di affitto d’azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico, affinché possa ritenersi accertata tale evenienza, devono essere analizzate tutte le particolarità del caso concreto al fine di verificare, e quindi delineare, innanzitutto il contesto, anche complessivo, in cui l’affitto di azienda si inserisce (e ciò proprio perché l’affitto di azienda, a differenza della cessione, non comporta la definitiva sottrazione del compendio aziendale)

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione anche il contratto di affitto d'azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico, affinché possa ritenersi accertata tale evenienza, devono essere analizzate tutte le particolarità del caso concreto al fine di verificare, e quindi delineare, innanzitutto il contesto, anche complessivo, in cui l’affitto di azienda si inserisce (e ciò proprio perché l’affitto di azienda, a differenza della cessione, non comporta la definitiva sottrazione del compendio aziendale)

La confisca, nell’ipotesi di concorso di più soggetti, è disposta nei confronti del singolo limitatamente a quanto concretamente conseguito

La Corte di Cassazione, sezioni unite penali, con la sentenza n. 13783 depositata l' 8 aprile 2025, intervenendo in tema di pluralità di concorrenti nel reato e confisca per equivalente, ha statuito il principio di diritto, di esclusione della responsabilità passiva, secondo cui "La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza [...]

Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza n. 13783 depositata l’ 8 aprile 2025 – In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali

In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 25348 depositata il 14 maggio 2025 – Ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza, e ciò anche attraverso operazioni o flussi finanziari che risultino pienamente tracciabili

Ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio, non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza, e ciò anche attraverso operazioni o flussi finanziari che risultino pienamente tracciabili

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 3374 depositata il 28 gennaio 2025 – Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con l’art. 17 del d.lgs. 241 del 1997, si configura sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea

Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con l'art. 17 del d.lgs. 241 del 1997, si configura sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea

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