Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 4326 depositata il 19 febbraio 2025 – L’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis cod. pen., relativamente ai delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, impone al giudice di valutare, tra l’altro, “l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità”
L'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis cod. pen., relativamente ai delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, impone al giudice di valutare, tra l'altro, "l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità"