Archivi mensili: Maggio 2024

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 29 maggio 2024 – Approvazione della delibera n. 5/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in data 25 gennaio 2024

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 29 maggio 2024 Approvazione della delibera n. 5/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in data 25 gennaio 2024 Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006378/MED-L-199 del 20 maggio 2024 [...]

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 29 maggio 2024 – Approvazione della delibera n. 5 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi, in data 30 novembre 2023

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 29 maggio 2024 Approvazione della delibera n. 5 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi, in data 30 novembre 2023 Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0006376/BIO-L-80 del 20 maggio 2024 [...]

Indennità di malattia ai lavoratori marittimi – Determinazione della retribuzione media globale giornaliera e inclusione, nella base di calcolo, del c.d. “bonus adjustment – gross up – INPS – Messaggio n. 2022 del 29 maggio 2024

INPS - Messaggio n. 2022 del 29 maggio 2024 Indennità di malattia ai lavoratori marittimi - Determinazione della retribuzione media globale giornaliera e inclusione, nella base di calcolo, del c.d. “bonus adjustment - gross up La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha modificato le norme che disciplinano l’indennità per inabilità [...]

Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 126 a 130, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – INPS – Circolare n. 69 del 29 maggio 2024

INPS - Circolare n. 69 del 29 maggio 2024 Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 126 a 130, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 - Modalità applicative - Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni per [...]

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica – DECRETO-LEGGE n. 69 del 29 maggio 2024

DECRETO-LEGGE n. 69 del 29 maggio 2024 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica Art. 1 Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14482 depositata il 23 maggio 2024 – La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, e che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, pertanto, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, ma, piuttosto, un errore di fatto, che deve essere censurato nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, e che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, pertanto, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, ma, piuttosto, un errore di fatto, che deve essere censurato nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14286 depositata il 22 maggio 2024 – L’uso aziendale quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo, richiede il protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano carattere generale, in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell’azienda con lo stesso contenuto, e produce effetti anche nei confronti dei lavoratori che entrano a far parte della categoria dopo la formazione dell’uso, restando tuttavia impregiudicata con riferimento a questi ultimi, la facoltà dell’imprenditore di escludere l’applicabilità del trattamento di miglior favore

L'uso aziendale quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo, richiede il protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano carattere generale, in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, e produce effetti anche nei confronti dei lavoratori che entrano a far parte della categoria dopo la formazione dell'uso, restando tuttavia impregiudicata con riferimento a questi ultimi, la facoltà dell'imprenditore di escludere l'applicabilità del trattamento di miglior favore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14110 depositata il 21 maggio 2024 – Gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990: si tratta infatti di atti in cui motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell’ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge

Gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990: si tratta infatti di atti in cui motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell’ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge

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