lavoro

Vademecum vigilanza sul distacco transnazionale – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 01 agosto 2019, n. 622

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 01 agosto 2019, n. 622 Vademecum vigilanza sul distacco transnazionale. Ai fini di un corretto ed uniforme approccio alla vigilanza in materia di distacco transnazionale, la competente Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso di questo Ispettorato ha elaborato - condividendolo con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e [...]

INPS – Circolare 02 agosto 2019, n. 115 – Denuncia UNIEMENS – ListaPosPA degli Istituti scolastici statali e dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Adempimenti relativi alla Gestione dipendenti pubblici

INPS - Circolare 02 agosto 2019, n. 115 Denuncia UNIEMENS - ListaPosPA degli Istituti scolastici statali e dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Adempimenti relativi alla Gestione dipendenti pubblici SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni sulle modalità di comunicazione dei dati giuridici e retributivi da parte degli Istituti scolastici statali e [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 luglio 2019, n. 20723 – La preventiva contestazione dell’addebito al lavoratore incolpato deve riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva, o comunque, i procedimenti disciplinari che la integrano, solo nell’ipotesi in cui questa rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già quando essa costituisca mero criterio di determinazione della sanzione proporzionata a tale mancanza

la preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva, o comunque, i procedimenti disciplinari che la integrano, solo nell'ipotesi in cui questa rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già quando essa costituisca mero criterio di determinazione della sanzione proporzionata a tale mancanza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 agosto 2019, n. 20785 – Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto della illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo

Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto della illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 luglio 2019, n. 20725 – In tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora

in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 luglio 2019, n. 20721 – Nei licenziamenti disciplinari a norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano i dipendenti della P.A. – quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso

a norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato - nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano i dipendenti della P.A. - quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 agosto 2019, n. 20789 – L’apposizione di un termine ai contratti di lavoro deve risultare specificata, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto ed impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto

l'apposizione di un termine ai contratti di lavoro deve risultare specificata, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto ed impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto

Torna in cima