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Conguaglio di fine anno 2024 dei contributi previdenziali e assistenziali – Circolare n. 108 del 23 dicembre 2024 dell’INPS

INPS - Circolare n. 108 del 23 dicembre 2024 Conguaglio di fine anno 2024 dei contributi previdenziali e assistenziali SOMMARIO: Nell’ambito della presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2024 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens nonché per i datori [...]

Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Misura della riduzione per il 2025 per i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura – INAIL – Circolare n. 46 del  23 dicembre 2024

INAIL - Circolare n. 46 del  23 dicembre 2024 Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Misura della riduzione per il 2025 per i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32222 depositata il 12 dicembre 2024 – La regolamentazione del premio speciale unitario di cui all’art. 42, T.U. n. 1124/1965, costituisca una fattispecie di carattere speciale rispetto a quella generale dell’art. 41 e tale specialità è stata ravvisata già nelle modalità con cui l’art. 42 disciplina la determinazione del premio speciale unitario, atteso che, nel prevedere che essa avvenga “con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore”, attribuisce al decreto ministeriale “il valore di regolamentazione attuativa o integrativa della legge con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza”

La regolamentazione del premio speciale unitario di cui all’art. 42, T.U. n. 1124/1965, costituisca una fattispecie di carattere speciale rispetto a quella generale dell’art. 41 e tale specialità è stata ravvisata già nelle modalità con cui l’art. 42 disciplina la determinazione del premio speciale unitario, atteso che, nel prevedere che essa avvenga “con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore”, attribuisce al decreto ministeriale “il valore di regolamentazione attuativa o integrativa della legge con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32168 depositata il 12 dicembre 2024 – Il termine triennale per l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro di cui all’art. 11, si prescrive in tre anni; quanto alla sua decorrenza, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, lo stesso decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, quale evento che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo. Il procedimento penale che può intervenire nel triennio dalla costituzione della rendita ed è utile a spostare in avanti il dies a quo è solo quello attivato nei confronti dei soggetti verso i quali l’Inail intende esercitare il regresso, non essendo invece rilevante un processo penale «purchessia» in relazione ai fatti dell’infortunio

Il termine triennale per l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro di cui all'art. 11, si prescrive in tre anni; quanto alla sua decorrenza, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, lo stesso decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, quale evento che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo. Il procedimento penale che può intervenire nel triennio dalla costituzione della rendita ed è utile a spostare in avanti il dies a quo è solo quello attivato nei confronti dei soggetti verso i quali l'Inail intende esercitare il regresso, non essendo invece rilevante un processo penale «purchessia» in relazione ai fatti dell'infortunio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32139 depositata il 12 dicembre 2024 – Il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

Il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

Quesito in materia di formazione (art.37 comma 2 del DLgs.81/08) relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di “lavoratori equiparati” – Interpello n. 8 del 12 dicembre 2024 del Ministero del Lavoro

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Interpello n. 8 del 12 dicembre 2024 Interpello ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni - Quesito in materia di formazione (art.37 comma 2 del DLgs.81/08) relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di "lavoratori [...]

Al fine della tutela della reintegra il radicale difetto di specificità della contestazione è stato considerato equivalente all’ipotesi di insussistenza del fatto

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 33531 depositata il 20 dicembre 2024, intervenendo in tema di contenuto della contestazione disciplinare, ha ribadito il principio secondo cui "sul piano della selezione delle tutele, il radicale difetto di specificità della contestazione è stato considerato equivalente all'ipotesi di < <insussistenza del fatto>>" La vicenda ha [...]

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