COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 1686 del 22 aprile 2015 – La valorizzazione del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente, si giustifica soltanto nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto d’imposizione suscettibile di impugnazione diretta, con la conseguenza che, qualora il contribuente non impugni l’atto con il quale è stata esplicitata la pretesa tributaria e paghi nei termini richiesti, l’istanza di rimborso è inammissibile perché contrasta con un titolo ormai definitivo
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 1686 del 22 aprile 2015 TARSU - ISTANZA DI RIMBORSO Con appello notificato a (...) il 05/04/2012 il Comune di Palermo ha chiesto la riforma della sentenza n.416/05/11, pronunciata il 22/09/2011 e depositata in Segreteria il 13/10/2011, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sezione V, ha [...]