LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1348 depositata il 12 gennaio 2024 – In tema di istanza di rimessione in termini formulata dalla parte il cui deposito telematico di un atto processuale abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. “quarta PEC” con il conseguente determinarsi di una decadenza processuale, la valutazione della imputabilità della decadenza non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest’ultimo non si imputa necessariamente a colpa del mittente ma esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico; parimenti, la verifica della tempestività nella formulazione dell’istanza deve avvenire tenendo conto del fatto che quest’ultima va formulata entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, dovendosi comunque escludere che il decorso di un lasso temporale ridotto e dovuto anche alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria possa essere ritenuto quale elemento che incide sulla tempestività con cui la parte si è attivata

In tema di istanza di rimessione in termini formulata dalla parte il cui deposito telematico di un atto processuale abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. “quarta PEC” con il conseguente determinarsi di una decadenza processuale, la valutazione della imputabilità della decadenza non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest’ultimo non si imputa necessariamente a colpa del mittente ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico; parimenti, la verifica della tempestività nella formulazione dell’istanza deve avvenire tenendo conto del fatto che quest’ultima va formulata entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, dovendosi comunque escludere che il decorso di un lasso temporale ridotto e dovuto anche alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria possa essere ritenuto quale elemento che incide sulla tempestività con cui la parte si è attivata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1065 depositata il 10 gennaio 2024 – A parte il caso di successione di contratti aventi ad oggetto profili e mansioni differenti, si può avere «soluzione di continuità» soltanto quando tra i diversi contratti a termine, o tra l’ultimo contratto a termine e l’assunzione a tempo indeterminato, sia passato un lasso di tempo tale da non potersi considerare l’esperienza professionale maturata nei periodi precedenti utile in funzione della capacità di svolgere nel modo migliore le mansioni assegnate con il contratto a tempo indeterminato

A parte il caso di successione di contratti aventi ad oggetto profili e mansioni differenti, si può avere «soluzione di continuità» soltanto quando tra i diversi contratti a termine, o tra l’ultimo contratto a termine e l’assunzione a tempo indeterminato, sia passato un lasso di tempo tale da non potersi considerare l’esperienza professionale maturata nei periodi precedenti utile in funzione della capacità di svolgere nel modo migliore le mansioni assegnate con il contratto a tempo indeterminato

Corte di Cassazione. sezione lavoro, ordinanza n. 2446 depositata il 25 gennaio 2024 – La pronuncia di cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, e tale fattispecie non si concretizza nei casi in cui la sottoscrizione di verbale di conciliazione tra parti collettive e non tra le parti del giudizio, e da parte di sindacati diversi da quello di appartenenza dei ricorrenti

La pronuncia di cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, e tale fattispecie non si concretizza nei casi in cui la sottoscrizione di verbale di conciliazione tra parti collettive e non tra le parti del giudizio, e da parte di sindacati diversi da quello di appartenenza dei ricorrenti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34588 depositata l’ 11 dicembre 2023 – Diritto alla contabilizzazione oraria delle giornate di permesso ex art. 33 Legge n. 104/1992

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 34588 depositata l' 11 dicembre 2023 Lavoro - Diritto alla contabilizzazione oraria delle giornate di permesso ex art. 33 Legge n. 104/1992 - Incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente - Utilizzo frazionato - Inammissibilità Rilevato - che, con sentenza del 12 dicembre 2017 la Corte di [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34521 depositata l’ 11 dicembre 2023 – La violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si pone, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

La violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si pone, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1244 depositata l’ 11 gennaio 2024 – In tema di società cd. “in house”, il reclutamento del personale, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

In tema di società cd. "in house", il reclutamento del personale, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1512 depositata il 15 gennaio 2024 – In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell’esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, il datore di lavoro può limitare della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di messa in mobilità o di licenziamento è, peraltro, condizionata dal ricorrere di oggettive esigenze tecnico-produttive ed è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991. L’individuazione della platea dei lavoratori interessati non può coincidere automaticamente con quelli addetti all’unità produttiva da sopprimere, senza una ulteriore specificazione relativa alle mansioni effettivamente svolte e alla loro comparabilità con quelle dei lavoratori degli altri settori o unità dell’impresa; ne consegue l’illegittimità della scelta in ragione dell’impiego dei lavoratori da porre in mobilità in un reparto soppresso o ridotto, senza tener conto del possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altri settori aziendali

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, il datore di lavoro può limitare della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di messa in mobilità o di licenziamento è, peraltro, condizionata dal ricorrere di oggettive esigenze tecnico-produttive ed è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991. L'individuazione della platea dei lavoratori interessati non può coincidere automaticamente con quelli addetti all'unità produttiva da sopprimere, senza una ulteriore specificazione relativa alle mansioni effettivamente svolte e alla loro comparabilità con quelle dei lavoratori degli altri settori o unità dell'impresa; ne consegue l'illegittimità della scelta in ragione dell'impiego dei lavoratori da porre in mobilità in un reparto soppresso o ridotto, senza tener conto del possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altri settori aziendali

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