LAVORO – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1604 depositata il 16 gennaio 2024 – L’annullamento del licenziamento impugnato sarebbe conseguito quand’anche si fosse potuto riconoscere nel comportamento della ricorrente “un inadempimento nella sua materialità”, posto che ai fini della tutela reale rileva anche la mancanza di illiceità disciplinare del fatto; e tale tutela va quindi accordata anche nell’ipotesi in cui non sussista alcuna responsabilità personale rispetto ad un fattispecie di inadempimento considerata nella sua materialità

L'annullamento del licenziamento impugnato sarebbe conseguito quand’anche si fosse potuto riconoscere nel comportamento della ricorrente “un inadempimento nella sua materialità”, posto che ai fini della tutela reale rileva anche la mancanza di illiceità disciplinare del fatto; e tale tutela va quindi accordata anche nell’ipotesi in cui non sussista alcuna responsabilità personale rispetto ad un fattispecie di inadempimento considerata nella sua materialità

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1115 depositata l’ 11 gennaio 2024 – Per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra

Per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 764 depositata il 9 gennaio 2024 – In materia di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, disciplinato dall’art. 4, d.l. n. 501/1995 (conv. con l. n. 11/1996), la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994 (c.d. quota C), sicché ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2%, prevista dalla normativa in vigore a tale momento

In materia di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, disciplinato dall'art. 4, d.l. n. 501/1995 (conv. con l. n. 11/1996), la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994 (c.d. quota C), sicché ad essa deve essere applicata l'aliquota annua di rendimento del 2%, prevista dalla normativa in vigore a tale momento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 715 depositata il 9 gennaio 2024 – Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata

Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 808 depositata il 9 gennaio 2024 – Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio reale o eletto del difensore, non già presso il domicilio eletto dalla parte ed inoltre basta la notifica ad uno dei difensori; e la notifica al difensore costituito, indicato come tale nell’atto, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve, e lo sarebbe anche se la notifica avvenisse in un luogo diverso da quello in cui presso il medesimo difensore fosse stato eletto domicilio

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio reale o eletto del difensore, non già presso il domicilio eletto dalla parte ed inoltre basta la notifica ad uno dei difensori; e la notifica al difensore costituito, indicato come tale nell'atto, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve, e lo sarebbe anche se la notifica avvenisse in un luogo diverso da quello in cui presso il medesimo difensore fosse stato eletto domicilio

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 796 depositata il 9 gennaio 2024 – In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, posto che l’istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 851 depositata il 9 gennaio 2024 – Il diritto alla pensione di anzianità per gli iscritti alla Gestione commercianti matura al raggiungimento del coefficiente 96, risultante dalla somma dell’anzianità anagrafica e dell’anzianità contributiva ed in assenza di un preciso riferimento ai mesi (come invece previsto ad es. dall’art. 24, d.l. n. 201/2011, conv. con l. n. 214/2011), non sia consentito all’interprete di valorizzare il tempo trascorso dalla data dell’ultimo compimento dell’età anagrafica ragguagliandolo a mesi e non a giorni, dovendo al silenzio del legislatore attribuirsi il significato secondo cui ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit

Il diritto alla pensione di anzianità per gli iscritti alla Gestione commercianti matura al raggiungimento del coefficiente 96, risultante dalla somma dell’anzianità anagrafica e dell’anzianità contributiva ed in assenza di un preciso riferimento ai mesi (come invece previsto ad es. dall’art. 24, d.l. n. 201/2011, conv. con l. n. 214/2011), non sia consentito all’interprete di valorizzare il tempo trascorso dalla data dell’ultimo compimento dell’età anagrafica ragguagliandolo a mesi e non a giorni, dovendo al silenzio del legislatore attribuirsi il significato secondo cui ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1047 depositata il 10 gennaio 2024 – La previsione di cui alla norma dettata dall’art. 7 comma 9 della legge n. 223/91 (vigente ratione temporis), che richiamando il comma 1 della medesima norma, calcola tale contributi figurativi al 100% per i primi 12 mesi ed all’80% dal 13° al 36° mese, mentre correttamente non è stata fatta applicazione dell’art. 8 comma 1 della legge n. 155 del 1981, che disciplina ipotesi del tutto diverse

La previsione di cui alla norma dettata dall’art. 7 comma 9 della legge n. 223/91 (vigente ratione temporis), che richiamando il comma 1 della medesima norma, calcola tale contributi figurativi al 100% per i primi 12 mesi ed all’80% dal 13° al 36° mese, mentre correttamente non è stata fatta applicazione dell’art. 8 comma 1 della legge n. 155 del 1981, che disciplina ipotesi del tutto diverse

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