LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 novembre 2021, n. 31065 – Nei rapporti tra licenziamento e previsioni disciplinari della contrattazione collettiva, le previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari non vincolano il giudice di merito, essendo quella della giusta causa e del giustificato motivo una nozione legale. Tuttavia “la scala valoriale ivi recepita deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.”

Nei rapporti tra licenziamento e previsioni disciplinari della contrattazione collettiva, le previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari non vincolano il giudice di merito, essendo quella della giusta causa e del giustificato motivo una nozione legale. Tuttavia "la scala valoriale ivi recepita deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c."

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30856 – Le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità

Le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31583 – La valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o  radicalmente contraddittori, ovvero se l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto

La valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o  radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2021, n. 31349 – Il potere direttivo della parte datoriale può esercitarsi nel rispetto dei limiti legali di durata della prestazione lavorativa, come pure di quelli che condizionano la possibilità di determinare la collocazione della prestazione nella unità di tempo, salvo che il profilo quantitativo dell’orario di lavoro inerisce all’oggetto del contratto e non può essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro, al quale è invece riconosciuto il potere distributivo, salvo i limiti legali e contrattuali

Il potere direttivo della parte datoriale può esercitarsi nel rispetto dei limiti legali di durata della prestazione lavorativa, come pure di quelli che condizionano la possibilità di determinare la collocazione della prestazione nella unità di tempo, salvo che il profilo quantitativo dell'orario di lavoro inerisce all'oggetto del contratto e non può essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro, al quale è invece riconosciuto il potere distributivo, salvo i limiti legali e contrattuali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 31055 – Nessuna deroga all’ordinaria obbligatorietà del versamento dei contributi previdenziali può discendere dalla origine di tali soggetti, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell’ente pubblico

Nessuna deroga all'ordinaria obbligatorietà del versamento dei contributi previdenziali può discendere dalla origine di tali soggetti, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione - pur maggioritaria, ma non totalitaria - da parte dell'ente pubblico

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31819 – Riqualificazione reddito di lavoro dipendente in reddito di lavoro autonomo

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31819 Tributi - Accertamento - Riqualificazione reddito di lavoro dipendente in reddito di lavoro autonomo - Illegittimità - Prova - Istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato risultanti dal libro paga Rilevato che H. M. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento - relativo all'anno 2008 - [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 novembre 2021, n. 31454 – In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche “in peius” per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del “pro rata”

In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata"

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