PENALE – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 26519 depositata il 23 settembre 2020 – L’improvvisa perdita delle commesse e degli appalti su cui la società I.B.M. aveva sempre fino ad allora potuto fare affidamento costituisse una causa di forza maggiore rispetto al venir meno della liquidità necessaria all’adempimento idonea ad escludere l’elemento soggettivo del reato per avere l’imputato al contempo profuso ogni possibile sforzo economico per fronteggiare il debito, finanche esponendo la sua stessa casa di abitazione, risultata poi assoggettata a pignoramento immobiliare

L'improvvisa perdita delle commesse e degli appalti su cui la società I.B.M. aveva sempre fino ad allora potuto fare affidamento costituisse una causa di forza maggiore rispetto al venir meno della liquidità necessaria all'adempimento idonea ad escludere l'elemento soggettivo del reato per avere l'imputato al contempo profuso ogni possibile sforzo economico per fronteggiare il debito, finanche esponendo la sua stessa casa di abitazione, risultata poi assoggettata a pignoramento immobiliare

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26084 depositata il 16 settembre 2020 – Per la configurabilità del reato di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e succ. mod., è soltanto necessario che l’imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte considerate, sia superiore a 50.000 Euro e ciò comporta che la valutazione sul superamento della soglia di punibilità rileva in via alternativa, nel senso che è sufficiente, affinché il reato sia integrato, il superamento della soglia di punibilità anche di una sola delle imposte rientranti nell’ambito di operatività della fattispecie incriminatrice, e che detta valutazione di superamento della soglia deve essere operata in maniera specifica, non potendosi sommare, ai fini della determinazione dell’imposta evasa, le imposte sui redditi e quelle sull’Iva

Per la configurabilità del reato di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e succ. mod., è soltanto necessario che l'imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte considerate, sia superiore a 50.000 Euro e ciò comporta che la valutazione sul superamento della soglia di punibilità rileva in via alternativa, nel senso che è sufficiente, affinché il reato sia integrato, il superamento della soglia di punibilità anche di una sola delle imposte rientranti nell'ambito di operatività della fattispecie incriminatrice, e che detta valutazione di superamento della soglia deve essere operata in maniera specifica, non potendosi sommare, ai fini della determinazione dell'imposta evasa, le imposte sui redditi e quelle sull'Iva

È legittimo il provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di un professionista che si è limitato alla trasmissione telematicamente del modello F24 contenente l’indebita compensazione

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 26087 depositata il 16 settembre 2020 intervenendo in tema di sequestro preventivo a seguito del reato di indebita compensazione ha confermato che è impensabile che il professionista, operatore del settore e dunque conoscitore delle dinamiche sottese alla complessa operazione tributaria realizzata, abbia adempiuto all'incombente demandatogli [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26087 depositata il 16 settembre 2020 – Legittimo il sequestro preventivo nei confronti del professionista intermediario, tramite il quale erano stati inviati i modelli F24 per la compensazione dei tributi dovuti dalla società con i crediti risultati inesistenti

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26087 depositata il 16 settembre 2020 reati tributari - sequestro preventivo, finalizzato alla confisca - utilizzo in compensazione crediti inesistenti RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2019, il Tribunale del Riesame di Catania confermava il provvedimento emesso in data 25 ottobre 2019 dal G.I.P. presso [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 25988 depositata il 15 settembre 2020 – In tema di delitto di omesso versamento di ritenute certificate, al fine di verificare se il reato è configurabile, non è sufficiente la sola verifica “a campione” delle certificazioni rilasciate ai sostituiti, in modo da pervenire ad una valutazione presuntiva dell’entità dell’inadempimento, ma è necessario che la verifica investa complessivamente tutte le certificazioni onde accertare se l’omesso versamento superi la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice

In tema di delitto di omesso versamento di ritenute certificate, al fine di verificare se il reato è configurabile, non è sufficiente la sola verifica "a campione" delle certificazioni rilasciate ai sostituiti, in modo da pervenire ad una valutazione presuntiva dell'entità dell'inadempimento, ma è necessario che la verifica investa complessivamente tutte le certificazioni onde accertare se l'omesso versamento superi la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 25990 depositata il 15 settembre 2020 – Nella valutazione del fumus commissi delicti quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1, c.p.p., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti

Nella valutazione del fumus commissi delicti quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti

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