accertamento

Corte di Cassazione sentenza n. 17480 depositata il 31 maggio 2022 – I fatti storici denunciati da parte ricorrente pur essendo stati dedotti sin dal primo grado di giudizio, non vedono adeguatamente illustrato il giudizio di decisività, inteso come percorso logico-argomentativo secondo il quale la considerazione dei fatti non oggetto di esame da parte del giudice del merito avrebbe potuto comportare, secondo parametri di elevata probabilità logica, un esito diverso della controversia

I fatti storici denunciati da parte ricorrente pur essendo stati dedotti sin dal primo grado di giudizio, non vedono adeguatamente illustrato il giudizio di decisività, inteso come percorso logico-argomentativo secondo il quale la considerazione dei fatti non oggetto di esame da parte del giudice del merito avrebbe potuto comportare, secondo parametri di elevata probabilità logica, un esito diverso della controversia

Corte di Cassazione ordinanza n. 17475 depositata il 31 maggio 2022 – La procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore, costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile

La procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore, costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile

Corte di Cassazione ordinanza n. 17354 depositata il 30 maggio 2022 – Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi è escluso che l’Amministrazione possa procedere a determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro

Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi è escluso che l'Amministrazione possa procedere a determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro

Corte di Cassazione ordinanza n. 17345 depositata il 30 maggio 2022 – Il convincimento del giudice può fondarsi anche su di un unico elemento indiziario, qualora preciso e grave, nondimeno detto elemento non può essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di praesumptio de presumpto

Il convincimento del giudice può fondarsi anche su di un unico elemento indiziario, qualora preciso e grave, nondimeno detto elemento non può essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di praesumptio de presumpto

Corte di Cassazione sentenza n. 17343 depositata il 27 maggio 2022 – In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria

In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria

Corte di Cassazione sentenza n. 17194 depositata il 27 maggio 2022 – In tema  di imposta  sui redditi d’impresa, il principio dell’inerenza  esprime la riferibilità  dei costi sostenuti  all’attività  d’impresa,  anche  in  via  indiretta, potenziale o in proiezione futura,  di  modo  che  vanno  esclusi soltanto i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea. La stessa deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo,  scevro dai riferimenti  ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti a un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza

In tema  di imposta  sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza  esprime la riferibilità  dei costi sostenuti  all'attività  d'impresa,  anche  in  via  indiretta, potenziale o in proiezione futura,  di  modo  che  vanno  esclusi soltanto i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea. La stessa deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo,  scevro dai riferimenti  ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti a un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l'antieconomicità e l'incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza

Corte di Cassazione ordinanza n. 17187 depositata il 26 maggio 2022 – In tema di accertamento di maggiori componenti positive di reddito, rispetto al giudizio di non inerenza di costi sul versante (opposto) del disconoscimento di componenti negative di reddito delle quali ne venga dimostrata la macroscopica antieconomicità, tale da recidere ogni ragionevole connessione del costo con l’attività d’impresa svolta, collocando il costo al di fuori di una scelta di carattere imprenditoriale, non correlabile con le astratte logiche di gestione dell’impresa

In tema di accertamento di maggiori componenti positive di reddito, rispetto al giudizio di non inerenza di costi sul versante (opposto) del disconoscimento di componenti negative di reddito delle quali ne venga dimostrata la macroscopica antieconomicità, tale da recidere ogni ragionevole connessione del costo con l’attività d'impresa svolta, collocando il costo al di fuori di una scelta di carattere imprenditoriale, non correlabile con le astratte logiche di gestione dell’impresa

Corte di Cassazione sentenza n. 16980 depositata il 25 maggio 2022 – In materia tributaria, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento comporta, di per sé, l’inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio

In materia tributaria, non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio

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