ATTI IMPOSITIVI

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 agosto 2020, n. 17345 – In tema di accertamento di maggior valore, ai fini dell’imposta di registro, le Commissioni tributarie, oltre alla possibilità di confermare o annullare l’atto dell’amministrazione, in caso di errore o di difetto di prova, hanno anche il potere di ritoccare la stima operata dall’Ufficio

In tema di accertamento di maggior valore, ai fini dell'imposta di registro, le Commissioni tributarie, oltre alla possibilità di confermare o annullare l'atto dell'amministrazione, in caso di errore o di difetto di prova, hanno anche il potere di ritoccare la stima operata dall'Ufficio

Corte di Cassazione ordinanza n. 17024 depositata il 13 agosto 2020 – Il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, di cui all’art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949, è determinato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo, senza che l’Amministrazione abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione

Il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, di cui all'art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949, è determinato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo, senza che l'Amministrazione abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 17015 depositata il 13 agosto 2020 – In ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura DOCFA, l’atto con l’amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un’adeguata, ancorchè sommaria, motivazione, che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria

In ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura DOCFA, l'atto con l'amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un'adeguata, ancorchè sommaria, motivazione, che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria

Corte di Cassazione ordinanza n. 17014 depositata il 13 agosto 2020 – In tema di classamento di immobile, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni

In tema di classamento di immobile, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni

Corte di Cassazione ordinanza n. 17012 depositata il 13 agosto 2020 – In tema di agevolazione tributarie, l’art. 5 delle legge 22 aprile 1982, n. 168, il quale, nell’ambito dei piani di recupero prevede il beneficio dell’applicazione delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura fissa, alla duplice condizione che gli immobili trasferiti siano già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio, approvato dal Comune, ovvero da questo adottato, unitamente alla convenzione per la loro diretta attuazione

In tema di agevolazione tributarie, l'art. 5 delle legge 22 aprile 1982, n. 168, il quale, nell'ambito dei piani di recupero prevede il beneficio dell'applicazione delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura fissa, alla duplice condizione che gli immobili trasferiti siano già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio, approvato dal Comune, ovvero da questo adottato, unitamente alla convenzione per la loro diretta attuazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 17009 depositata il 13 agosto 2020 – In tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, per cui è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi

In tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, per cui è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi

Corte di Cassazione ordinanza n. 17008 depositata il 13 agosto 2020 – In tema di imposta di registro, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica del valore risulta assolto quando l’Ufficio enunci il petitum ed indichi le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere, con la conseguenza che va considerato adeguatamente motivato l’avviso di accertamento che rinvii ai dati contenuti in una stima effettuata dall’UTE

In tema di imposta di registro, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica del valore risulta assolto quando l'Ufficio enunci il petitum ed indichi le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere, con la conseguenza che va considerato adeguatamente motivato l'avviso di accertamento che rinvii ai dati contenuti in una stima effettuata dall'UTE

Torna in cima