Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., e determina di riflesso l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 22048 depositata il 12 luglio 2022 – Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., e determina di riflesso l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio
il 24 Settembre, 2022in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
Corte di Cassazione ordinanza n. 22029 depositata il 12 luglio 2022 – Il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto, per cui la stessa non può essere invocata in relazione alla qualificazione giuridica ed a circostanze implicanti un’attività di giudizio ed inoltre non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, con la conseguenza che la mancanza di deduzioni ad opera di entrambe le parti su un fatto principale non può valere a far ritenere quel fatto non contestato né tanto meno la non contestazione di un fatto secondario non decisivo può equivalere a non contestazione del fatto principale, rispetto al quale quello secondario è dedotto in funzione probatoria
il 24 Settembre, 2022in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, lavoro
Il principio di non contestazione riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto, per cui la stessa non può essere invocata in relazione alla qualificazione giuridica ed a circostanze implicanti un’attività di giudizio ed inoltre non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, con la conseguenza che la mancanza di deduzioni ad opera di entrambe le parti su un fatto principale non può valere a far ritenere quel fatto non contestato né tanto meno la non contestazione di un fatto secondario non decisivo può equivalere a non contestazione del fatto principale, rispetto al quale quello secondario è dedotto in funzione probatoria
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 22026 depositata il 12 luglio 2022 – In ipotesi di esercizio dello ius variandi nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all’art. 2103 cod. civ.
il 24 Settembre, 2022in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, lavoro
In ipotesi di esercizio dello ius variandi nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52, d.lgs. n. 165/2001, assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all’art. 2103 cod. civ.
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 21999 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, richiede la riconducibilità dell’attività ad un progetto o programma specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i due termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una “routine” ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro. Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale
il 24 Settembre, 2022in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, lavoro
In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, richiede la riconducibilità dell’attività ad un progetto o programma specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i due termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una “routine” ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro. Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale
Leggi tuttoCorte di Cassazione sentenza n. 21998 depositata il 12 luglio 2022 – Il principio di autosufficienza è stato di recente oggetto d’interpretazione da parte della Corte EDU, la quale ha precisato che il ricorso debba essere redatto seguendo criteri di sinteticità e chiarezza, mediante l’essenziale richiamo degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia
il 23 Settembre, 2022in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
Il principio di autosufficienza è stato di recente oggetto d’interpretazione da parte della Corte EDU, la quale ha precisato che il ricorso debba essere redatto seguendo criteri di sinteticità e chiarezza, mediante l’essenziale richiamo degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 agosto 2022, n. 24722 – In tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, l’ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’art. 7 St. lav.
il 23 Settembre, 2022in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, licenziamenti
In tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, l’ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’art. 7 St. lav.
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 settembre 2022, n. 27534 – Ai fini di determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 2120, secondo comma c.c. e in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all’estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell’emolumento, dovendosi invece attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nell’interesse dell’imprenditore
il 22 Settembre, 2022in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE, lavoro
Ai fini di determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 2120, secondo comma c.c. e in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all’estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell’emolumento, dovendosi invece attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nell’interesse dell’imprenditore
Leggi tuttoCORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 settembre 2022, n. 27495 – In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi
il 22 Settembre, 2022in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, IVS, RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI
In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi
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