cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 luglio 2022, n. 23550 – Non costituisce motivo d’inammissibilità dell’appello il fatto che l’appellante, al momento della costituzione (che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario), depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione; ciò, tuttavia, a condizione che, nell’avviso di ricevimento medesimo, la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, poiché solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione

Non costituisce motivo d’inammissibilità dell’appello il fatto che l’appellante, al momento della costituzione (che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario), depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione; ciò, tuttavia, a condizione che, nell’avviso di ricevimento medesimo, la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, poiché solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 luglio 2022, n. 23543 – L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell’attività della pubblica amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva in punto di “an” e di “quantum debeatur”, mediante la chiara e puntuale indicazione delle operazioni – nella specie movimentazioni bancarie – in base alle quali è sorta la pretesa fiscale a fine di consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa del contribuente

L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell'attività della pubblica amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva in punto di "an" e di "quantum debeatur", mediante la chiara e puntuale indicazione delle operazioni - nella specie movimentazioni bancarie - in base alle quali è sorta la pretesa fiscale a fine di consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa del contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 luglio 2022, n. 23619 – In tema di Irap la prestazione svolta dal promotore finanziario non è qualificabile automaticamente come attività di impresa, di per sé assoggettata ad imposta, ma richiede una valutazione complessiva, da parte del giudice di merito, degli elementi di fatto offerti dalla fattispecie concreta, poiché essa, a norma dell’art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere svolta “in qualità di dipendente, agente o mandatario” e, quindi, può assumere connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente

In tema di Irap la prestazione svolta dal promotore finanziario non è qualificabile automaticamente come attività di impresa, di per sé assoggettata ad imposta, ma richiede una valutazione complessiva, da parte del giudice di merito, degli elementi di fatto offerti dalla fattispecie concreta, poiché essa, a norma dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere svolta "in qualità di dipendente, agente o mandatario" e, quindi, può assumere connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2022, n. 23518 – Estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 luglio 2022, n. 23518 Tributi - IRPEF - Socio lavoratore di cooperativa - Indennità di trasferta percepita in regime di esenzione - Disconoscimento esenzione. - Contenzioso tributario - Ricorso in cassazione - Rinuncia - Estinzione del giudizio con compensazione delle spese Rilevato che 1. L’Agenzia delle Entrate notificò a [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 19744 del 20 giugno 2022 – Gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell’obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente

Gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell'obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente

Corte di Cassazione ordinanza n. 19742 del 20 giugno 2022 – Non rileva che l’Amministrazione sia decaduta dal potere di accertamento in quanto, ove sia presentata, sia pure tardivamente, la dichiarazione di successione, essa non deve accertare nulla, perché è proprio il contribuente ad offrire i dati per la – corretta – liquidazione dell’imposta e se in sede di autoliquidazione quest’ultimo compie degli errori, l’Amministrazione può, anzi, deve procedere alla rettifica, notificando l’avviso di accertamento, dovendo assolversi l’obbligo tributario essere in maniera conforme alla legge. L’intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell’imposta ove sia presentata volontariamente la dichiarazione di successione

Non rileva che l'Amministrazione sia decaduta dal potere di accertamento in quanto, ove sia presentata, sia pure tardivamente, la dichiarazione di successione, essa non deve accertare nulla, perché è proprio il contribuente ad offrire i dati per la - corretta - liquidazione dell'imposta e se in sede di autoliquidazione quest'ultimo compie degli errori, l'Amministrazione può, anzi, deve procedere alla rettifica, notificando l'avviso di accertamento, dovendo assolversi l'obbligo tributario essere in maniera conforme alla legge. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta ove sia presentata volontariamente la dichiarazione di successione

Corte di Cassazione ordinanza n. 19732 del 20 giugno 2022 – In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principio dell’impulso d’ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge

In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest'ultimo opera il principio dell'impulso d'ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge

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