ELUSIONE

Scissione parziale proporzionale seguita dalla trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice ex legge n. 197 del 2022 – Cessione da parte della società semplice dell’immobile ricevuto per effetto della scissione – Liquidazione e cancellazione della società semplice – Valutazione antiabuso ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 ai fini delle imposte dirette e indirette – Risposta n. 456 del 10 novembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 456 del 10 novembre 2023 Scissione parziale proporzionale seguita dalla trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice ex legge n. 197 del 2022 - Cessione da parte della società semplice dell'immobile ricevuto per effetto della scissione - Liquidazione e cancellazione della società semplice - Valutazione antiabuso ai sensi dell'articolo [...]

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 21, sentenza n. 9295 depositata il 10 luglio 2023 – In tema di abuso del diritto è necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività d’impresa», anche in considerazione « dei principi di libertà d’impresa e di iniziativa economica (art. 42 Cost.)» e del « principio di proporzionalità (sentenza della Corte di Giustizia 17 luglio 1997 in causa C – 28/ 95, A. Leur Bloem)», non potendo il sindacato dell’Amministrazione spingersi sino ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili, solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale

In tema di abuso del diritto è necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività d'impresa», anche in considerazione « dei principi di libertà d'impresa e di iniziativa economica (art. 42 Cost.)» e del « principio di proporzionalità (sentenza della Corte di Giustizia 17 luglio 1997 in causa C - 28/ 95, A. Leur Bloem)», non potendo il sindacato dell'Amministrazione spingersi sino ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili, solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale

Nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, una società di capitali si determina la traslazione del reddito d’impresa e delle relative imposte e non trova applicazione l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che statuisce che le sanzioni tributarie sono esclusivamente a carico della persona giuridica

Nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, una società di capitali si determina la traslazione del reddito d’impresa e delle relative imposte e non trova applicazione l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che statuisce che le sanzioni tributarie sono esclusivamente a carico della persona giuridica

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25213 depositata il 24 agosto 2023 – Il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell’ipotesi di società “cartiera”

Il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell'ipotesi di società "cartiera"

Corte di Cassazione, sentenza n. 26204 depositata l’ 8 settembre 2023 – Il sistema di prelievo fiscale mediante ritenuta diretta a titolo d’imposta non può in nessun modo considerarsi un beneficio o un regime agevolativo, trattandosi soltanto di una particolare modalità di riscossione di uno stesso tributo, ovvero di un regime sostitutivo di quello ordinario ed in tema di imposte sui redditi, la corresponsione di interessi per dilazione di pagamento, effettuata in favore di soggetto non residente nel territorio dello Stato e privo di stabile organizzazione in Italia, va assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973; tale ritenuta va operata anche sugli interessi che costituiscono reddito di impresa

Il sistema di prelievo fiscale mediante ritenuta diretta a titolo d’imposta non può in nessun modo considerarsi un beneficio o un regime agevolativo, trattandosi soltanto di una particolare modalità di riscossione di uno stesso tributo, ovvero di un regime sostitutivo di quello ordinario ed in tema di imposte sui redditi, la corresponsione di interessi per dilazione di pagamento, effettuata in favore di soggetto non residente nel territorio dello Stato e privo di stabile organizzazione in Italia, va assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973; tale ritenuta va operata anche sugli interessi che costituiscono reddito di impresa

Valutazione antiabuso operazioni di riorganizzazione ramo immobiliare – Risposta n. 343 del 5 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 343 del 5 giugno 2023 Valutazione antiabuso operazioni di riorganizzazione ramo immobiliare Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Alfa S.p.A. e Beta S.p.A. (le ''Istanti'') chiedono, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212, il [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 14905 depositata il 29 maggio 2023 – In tema di esenzione degli interessi (e di altri flussi reddituali) dall’imposta ex d.p.r. n. 600 del 1973, art. 26quater, in applicazione dell’ordinario riparto dell’onere probatorio tra fisco e contribuente, nonché per il principio di vicinanza della prova, spetta alla società contribuente, che ne adduca la qualità, la prova di essere il “beneficiario effettivo”; a tal fine è necessario che essa superi tre test, autonomi e disgiunti, (i quali, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione dei “parametri spia” o “indici segnaletici”): (i) il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un’attività economica effettiva; (ii) il dominion test, che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggetto terzo; (iii) il business purpose test, che verifica le ragioni dell’interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se la società percipiente abbia una funzione nell’operazione di finanziamento, o se invece sia una mera conduit company (o socie’te’ relais), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale

In tema di esenzione degli interessi (e di altri flussi reddituali) dall'imposta ex d.p.r. n. 600 del 1973, art. 26quater, in applicazione dell'ordinario riparto dell'onere probatorio tra fisco e contribuente, nonché per il principio di vicinanza della prova, spetta alla società contribuente, che ne adduca la qualità, la prova di essere il "beneficiario effettivo"; a tal fine è necessario che essa superi tre test, autonomi e disgiunti, (i quali, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione dei "parametri spia" o "indici segnaletici"): (i) il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un'attività economica effettiva; (ii) il dominion test, che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggetto terzo; (iii) il business purpose test, che verifica le ragioni dell'interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se la società percipiente abbia una funzione nell'operazione di finanziamento, o se invece sia una mera conduit company (o socie'te' relais), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12218 depositata l’ 8 maggio 2023 – In materia di valutazione dei titoli delle società di comodo, ai fini del test di operatività di cui alla l. n. 724 del 1994, art. 30 comma 1, lett. a), applicabile ratione temporis, il 2 per cento del valore dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lett. c), t.u.i.r., anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, non deve essere aumentato del valore dei crediti che siano infruttiferi ed insuscettibili di generare componenti positivi di reddito

In materia di valutazione dei titoli delle società di comodo, ai fini del test di operatività di cui alla l. n. 724 del 1994, art. 30 comma 1, lett. a), applicabile ratione temporis, il 2 per cento del valore dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), t.u.i.r., anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, non deve essere aumentato del valore dei crediti che siano infruttiferi ed insuscettibili di generare componenti positivi di reddito

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