Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.»; nonché che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata
Leggi tutto– Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.»; nonché che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata
il 14 Agosto, 2022in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Corte di Cassazione sentenza n. 20613 del 28 giugno 2022 – Il principio di non contestazione ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, e non può, quindi, riguardare documenti. Non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente
il 14 Agosto, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, IVA, processo tributario
Il principio di non contestazione ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, e non può, quindi, riguardare documenti.
Non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente
Corte di Cassazione ordinanza n. 20612 del 28 giugno 2022 – Relativamente all’IVA, il regime del margine è speciale e derogatorio rispetto a quello normale, e postula una serie di adempimenti da rispettare a carico del contribuente, in mancanza dei quali risulta impossibile procedere al calcolo dell’IVA. In particolare, l’art. 38, comma 5, in base al quale le omissioni o le inesattezze nelle annotazioni nei registri comportano solo l’applicazione di specifiche sanzioni ma non determinano la non applicabilità del regime del margine, si riferisce appunto solo ed esclusivamente ad omissioni o inesattezze, e non invece alla totale mancanza dei registri e delle scritture contabili
il 14 Agosto, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, IVA
Relativamente all’IVA, il regime del margine è speciale e derogatorio rispetto a quello normale, e postula una serie di adempimenti da rispettare a carico del contribuente, in mancanza dei quali risulta impossibile procedere al calcolo dell’IVA. In particolare, l’art. 38, comma 5, in base al quale le omissioni o le inesattezze nelle annotazioni nei registri comportano solo l’applicazione di specifiche sanzioni ma non determinano la non applicabilità del regime del margine, si riferisce appunto solo ed esclusivamente ad omissioni o inesattezze, e non invece alla totale mancanza dei registri e delle scritture contabili
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 20611 del 27 giugno 2022 – In tema di notifica alle società la disciplina applicabile è contenuta nell’art. 145 c.p.c. prevede che la notifica si esegue presso la sede della persona giuridica, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentato o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile, presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145, comma 1, c.p.c.
il 14 Agosto, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, NOTIFICHE, processo tributario, RISCOSSIONE
In tema di notifica alle società la disciplina applicabile è contenuta nell’art. 145 c.p.c. prevede che la notifica si esegue presso la sede della persona giuridica, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentato o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile, presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145, comma 1, c.p.c.
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 20610 del 27 giugno 2022 – In tema di rimborso delle imposte sui redditi ai sensi dell’articolo 38 del d.p.r. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e a impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento, cosiddetto sostituto d’imposta, sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta cosiddetto sostituito
il 14 Agosto, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI
In tema di rimborso delle imposte sui redditi ai sensi dell’articolo 38 del d.p.r. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e a impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento, cosiddetto sostituto d’imposta, sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta cosiddetto sostituito
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 20608 del 27 giugno 2022 – In tema di accertamento basato su studi di settore, il requisito della “grave incongruenza” di cui all’art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 427 del 1993, costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007, la modifica dell’art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l’art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006
il 14 Agosto, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: accertamento, cassazione tributi, parametrizzazione reddito
In tema di accertamento basato su studi di settore, il requisito della “grave incongruenza” di cui all’art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 427 del 1993, costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007, la modifica dell’art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l’art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 20606 del 27 giugno 2022 – Qualora il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158, cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52, cod. proc. civ.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull’alterità
il 14 Agosto, 2022in TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario
Qualora il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158, cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52, cod. proc. civ.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull’alterità
Leggi tuttoCorte di Cassazione ordinanza n. 20601 del 27 giugno 2022 – La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’art. 1310, comma 1, c.c.
il 14 Agosto, 2022in TRIBUTI, TRIBUTI - GIURISPRUDENZAtags: cassazione tributi, processo tributario, RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI, RISCOSSIONE
La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’art. 1310, comma 1, c.c.
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