LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4370 depositata il 19 febbraio 2024 – L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4365 depositata il 19 febbraio 2024 – L’art.2 ter d.l. n.30/74 conv. con mod. dalla l. n.114/74 si applica allorché il soggetto già titolare di pensione liquidata nella gestione speciale dell’Inps abbia poi svolto attività di lavoro dipendente, con relativa contribuzione versata al FPLD

L’art.2 ter d.l. n.30/74 conv. con mod. dalla l. n.114/74 si applica allorché il soggetto già titolare di pensione liquidata nella gestione speciale dell’Inps abbia poi svolto attività di lavoro dipendente, con relativa contribuzione versata al FPLD

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4473 depositata il 20 febbraio 2024 – In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, le quali in alcun luogo (D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1, 4 e 9) contemplano l’assoggettamento delle associazioni professionali all’obbligo in questione

In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l'obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti, le quali in alcun luogo (D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1, 4 e 9) contemplano l'assoggettamento delle associazioni professionali all'obbligo in questione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4458 depositata il 20 febbraio 2024 – Nei licenziamenti per giusta causa ai sensi degli artt. 2119 c.c. e 1 legge n. 604 del ‘66 non si intende unicamente la condotta ontologicamente disciplinare, ma anche quella che, pur non essendo stata posta in essere in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e magari si sia verificata anteriormente ad esso, nondimeno si riveli ugualmente incompatibile con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza e sempre che sia stata giudicata con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto

Nei licenziamenti per giusta causa ai sensi degli artt. 2119 c.c. e 1 legge n. 604 del ‘66 non si intende unicamente la condotta ontologicamente disciplinare, ma anche quella che, pur non essendo stata posta in essere in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e magari si sia verificata anteriormente ad esso, nondimeno si riveli ugualmente incompatibile con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza e sempre che sia stata giudicata con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4350 depositata il 19 febbraio 2024 – In base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno

In base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4502 depositata il 20 febbraio 2024 – Condotte costituenti reato possono – anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso- integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino – attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto – incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza

Condotte costituenti reato possono - anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso- integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 4358 depositata il 19 febbraio 2024 – La parte che deduca una non contestazione in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare

La parte che deduca una non contestazione in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4344 depositata il 19 febbraio 2024 – I vizi relativi all’accertamento in fatto sono deducibili in cassazione nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ed il ricorso deve addurre quale elemento di fatto decisivo sia stato omesso dalla sentenza, ai sensi del citato art.360, co.1, n.5 c.p.c.

I vizi relativi all’accertamento in fatto sono deducibili in cassazione nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ed il ricorso deve addurre quale elemento di fatto decisivo sia stato omesso dalla sentenza, ai sensi del citato art.360, co.1, n.5 c.p.c.

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