LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12907 depositata l’ 11 maggio 2023 – Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12898 depositata l’ 11 maggio 2023 – Alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) della legge citata

Alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) della legge citata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12380 depositata il 9 maggio 2023 – Ai fini del riconoscimento dell’esistenza di un danno da perdita di chance, e del suo conseguente risarcimento, è necessario che si dimostri, anche in via presuntiva ma con circostanze specifiche e concrete, l’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, l’attuale esistenza di un danno risarcibile collegato ad un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale di conseguire un bene della vita

Ai fini del riconoscimento dell’esistenza di un danno da perdita di chance, e del suo conseguente risarcimento, è necessario che si dimostri, anche in via presuntiva ma con circostanze specifiche e concrete, l’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, l’attuale esistenza di un danno risarcibile collegato ad un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale di conseguire un bene della vita

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12358 depositata il 9 maggio 2023 – In tema di impugnativa di licenziamento individuale, il termine decadenziale previsto dall’art. 6, comma 2, della l. 604/1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, della l. 183/2010, decorre dal rifiuto o dal mancato raggiungimento dell’accordo necessario all’espletamento della conciliazione o dell’arbitrato, di talché il lavoratore soggiace ad un ulteriore incombente in caso di esito negativo del componimento stragiudiziale, vale a dire il deposito del ricorso presso giudice a pena di decadenza entro 60 giorni

In tema di impugnativa di licenziamento individuale, il termine decadenziale previsto dall'art. 6, comma 2, della l. 604/1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. 183/2010, decorre dal rifiuto o dal mancato raggiungimento dell'accordo necessario all'espletamento della conciliazione o dell'arbitrato, di talché il lavoratore soggiace ad un ulteriore incombente in caso di esito negativo del componimento stragiudiziale, vale a dire il deposito del ricorso presso giudice a pena di decadenza entro 60 giorni

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12322 depositata il 9 maggio 2023 – In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico

In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12244 depositata il 9 maggio 2023 – Ai fini del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, occorre che sussistano e che siano dimostrate dal datore di lavoro effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno, ma solo con l’orario ridotto; l’avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e il rifiuto dei medesimi; l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione dell’orario e il licenziamento

Ai fini del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, occorre che sussistano e che siano dimostrate dal datore di lavoro effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno, ma solo con l’orario ridotto; l’avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e il rifiuto dei medesimi; l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione dell’orario e il licenziamento

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 12277 depositata il 9 maggio 2023 – L’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto, riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito e tali valutazioni del giudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato circa la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma la denuncia della violazione delle regole che presiedono all’interpretazione dei contratti non può certo risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata

L’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto, riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito e tali valutazioni del giudice di merito soggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato circa la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma la denuncia della violazione delle regole che presiedono all’interpretazione dei contratti non può certo risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11344 depositata il 2 maggio 2023 – La contestazione dell’addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve a tal fine rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.

La contestazione dell'addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve a tal fine rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.

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