PENALE – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 11138 depositata il 15 marzo 2023 – Il delitto di concussione di cui all’art. 317 cod. pen. (concussione) è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius” da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319-quater cod. pen.,, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno

Il delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. (concussione) è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater cod. pen.,, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10726 depositata il 14 marzo 2023 – Costituisce reato ex art. 4 del d. lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione infedele) l’invio della dichiarazione integrativa qualora indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure elementi passivi inesistenti che comportino il superamento della soglia di punibilità

Costituisce reato ex art. 4 del d. lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione infedele) l'invio della dichiarazione integrativa qualora indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure elementi passivi inesistenti che comportino il superamento della soglia di punibilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10731 depositata il 14 marzo 2023 – In tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito

In tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 9610 depositata il 7 marzo 2023 – Il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti

Il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 5907 depositata il 13 febbraio 2023 – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, il quale ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2859 depositata il 24 gennaio 2023 – In caso di autofattura mendace poi utilizzata dal medesimo soggetto sono configurabili sia il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, sia il reato di cui all’art. 2 del medesimo d.lgs. Pertanto, del tutto legittimamente è la contestazione del delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

In caso di autofattura mendace poi utilizzata dal medesimo soggetto sono configurabili sia il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, sia il reato di cui all'art. 2 del medesimo d.lgs. Pertanto, del tutto legittimamente è la contestazione del delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 39615 depositata il 20 ottobre 2022 – In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli

In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli

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